Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Richiesta danni per vendita senza agibilità
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 48841" data-attributes="member: 13295"><p>Avendo l'acquirente cambiato la destinazione d'uso necessita di un nuovo certificato di agibilità, che non corrisponde più a quello che tuo padre si era impegnato a procurargli, in quanto allora deposito e/o garage. </p><p>Ne consegue che l'acquirente con il cambiamento d'uso avrebbe dovuto comunque richiederla ex novo, pertanto l'obbligazione assunta da tuo padre è stata in qualche modo superata.</p><p>A tal proposito leggi:</p><p>al quesito sottoposto ruota intorno alla valutazione, che non potrà che essere fatta</p><p>esaminando in concreto l’immobile oggetto del cambio di categoria catastale, della circostanza che l’immobile</p><p>de quo già allo stato attuale garantisca o meno, per caratteristiche strutturali e degli impianti (soprattutto di</p><p>areazione), un sufficiente livello di salubrità, sicurezza, igiene di tutti gli ambienti da cui è composto. Il</p><p>legislatore, infatti, all’art. 24 del d.P.R. n. 380 del 2001 non impone in caso di semplice cambio di categoria</p><p>catastale il rilascio di un certificato di agibilità, ma lo richiede in linea generale esclusivamente nel caso di</p><p>intervento edilizio che comporti un rischio di peggioramento delle condizioni di salubrità, sicurezza, oppure</p><p>necessiti di un più elevato livello di dette condizioni, come appare plausibile nel caso di specie dal momento</p><p>che i locali commerciali di cui trattasi prima erano adibiti a magazzino-deposito, mentre si vuole ora adibirli a</p><p>negozio-bottega, in cui pertanto la frequentazione e la sosta in essi delle persone sarà certamente maggiore.</p><p>Vi sarà, presumibilmente, quindi la necessità di elevare i livelli di sicurezza e salubrità degli ambienti e quindi</p><p>si dovrà richiedere il rilascio di un nuovo certificato di agibilità, salvo che i locali non siano già adeguati a</p><p>garantire dette condizioni.</p><p>Ribadiamo infatti che per principio generale posto dal legislatore del testo unico ciò che rileva non è</p><p>l’intervento in sé quanto il riflesso di esso sulle condizioni di salubrità dell’immobile. La finalità che la legge si</p><p>prefigge è quella di evitare danni alle persone che si trovino ad intrattenersi nei locali.</p><p>Consigliamo pertanto di accertarsi che gli impianti, in particolare quello di areazione, visto il sostanziale</p><p>mutamento di destinazione del bene, sia tale da garantire la salute delle persone che vi lavoreranno e</p><p>comunque intratterranno ed in caso sia accertata l’oggettiva insufficienza a tutelare la salute depositare</p><p>richiesta di rilascio del certificato di agibilità dopo naturalmente aver adeguato le condizioni di salubrità e</p><p>sicurezza attuali a quelle necessarie. Si rappresenta infine che la più recente giurisprudenza amministrativa</p><p>ha affermato che in ogni caso l’insalubrità dei locali deve essere in concreto accertata dalla p.a. e non può</p><p>presumersi: “Solo l'insalubrità dei locali, positivamente accertata, legittima l'Amministrazione ad ordinare lo</p><p>sgombero (così TAR Cagliari n° 115 del 2002). Tale accertamento di insalubrità dei locali è mancato nel caso</p><p>di specie, essendo il presupposto del provvedimento impugnato la circostanza di avere adibito ad abitazione</p><p>un magazzino-deposito agricolo in assenza del relativo certificato di agibilità” (T.A.R. Veneto Venezia Sez. II</p><p>Sent., 22-02-2008, n. 439).</p><p>Inoltre, per quanto concerne il vincolo di parcheggio, questo emergeva dall'accatastamento dunque di ciò ne dovrebbero rispondere i professionisti che hanno sottaciuto un qualcosa che era riscontrabile usando la dovuta diligenza e perizia professionale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 48841, member: 13295"] Avendo l'acquirente cambiato la destinazione d'uso necessita di un nuovo certificato di agibilità, che non corrisponde più a quello che tuo padre si era impegnato a procurargli, in quanto allora deposito e/o garage. Ne consegue che l'acquirente con il cambiamento d'uso avrebbe dovuto comunque richiederla ex novo, pertanto l'obbligazione assunta da tuo padre è stata in qualche modo superata. A tal proposito leggi: al quesito sottoposto ruota intorno alla valutazione, che non potrà che essere fatta esaminando in concreto l’immobile oggetto del cambio di categoria catastale, della circostanza che l’immobile de quo già allo stato attuale garantisca o meno, per caratteristiche strutturali e degli impianti (soprattutto di areazione), un sufficiente livello di salubrità, sicurezza, igiene di tutti gli ambienti da cui è composto. Il legislatore, infatti, all’art. 24 del d.P.R. n. 380 del 2001 non impone in caso di semplice cambio di categoria catastale il rilascio di un certificato di agibilità, ma lo richiede in linea generale esclusivamente nel caso di intervento edilizio che comporti un rischio di peggioramento delle condizioni di salubrità, sicurezza, oppure necessiti di un più elevato livello di dette condizioni, come appare plausibile nel caso di specie dal momento che i locali commerciali di cui trattasi prima erano adibiti a magazzino-deposito, mentre si vuole ora adibirli a negozio-bottega, in cui pertanto la frequentazione e la sosta in essi delle persone sarà certamente maggiore. Vi sarà, presumibilmente, quindi la necessità di elevare i livelli di sicurezza e salubrità degli ambienti e quindi si dovrà richiedere il rilascio di un nuovo certificato di agibilità, salvo che i locali non siano già adeguati a garantire dette condizioni. Ribadiamo infatti che per principio generale posto dal legislatore del testo unico ciò che rileva non è l’intervento in sé quanto il riflesso di esso sulle condizioni di salubrità dell’immobile. La finalità che la legge si prefigge è quella di evitare danni alle persone che si trovino ad intrattenersi nei locali. Consigliamo pertanto di accertarsi che gli impianti, in particolare quello di areazione, visto il sostanziale mutamento di destinazione del bene, sia tale da garantire la salute delle persone che vi lavoreranno e comunque intratterranno ed in caso sia accertata l’oggettiva insufficienza a tutelare la salute depositare richiesta di rilascio del certificato di agibilità dopo naturalmente aver adeguato le condizioni di salubrità e sicurezza attuali a quelle necessarie. Si rappresenta infine che la più recente giurisprudenza amministrativa ha affermato che in ogni caso l’insalubrità dei locali deve essere in concreto accertata dalla p.a. e non può presumersi: “Solo l'insalubrità dei locali, positivamente accertata, legittima l'Amministrazione ad ordinare lo sgombero (così TAR Cagliari n° 115 del 2002). Tale accertamento di insalubrità dei locali è mancato nel caso di specie, essendo il presupposto del provvedimento impugnato la circostanza di avere adibito ad abitazione un magazzino-deposito agricolo in assenza del relativo certificato di agibilità” (T.A.R. Veneto Venezia Sez. II Sent., 22-02-2008, n. 439). Inoltre, per quanto concerne il vincolo di parcheggio, questo emergeva dall'accatastamento dunque di ciò ne dovrebbero rispondere i professionisti che hanno sottaciuto un qualcosa che era riscontrabile usando la dovuta diligenza e perizia professionale. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Richiesta danni per vendita senza agibilità
Alto