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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 371620" data-attributes="member: 15764"><p>ho postato quello che è stato scritto da "Stranieri in Italia .it" il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia che fa riferimento ad un Decreto Legislativo ed a un Decreto Legge.</p><p></p><p>sul fatto che il proprietario non possa impedire al conduttore di "ospitare" mi sembra di averlo sostenuto anche io, ponendo, tuttavia, un mio limite di discrezionalità: ma io non sono un legislatore. Comunque il problema non è questo; il problema è che quando una persona chiede di portare la sua residenza in un determinato alloggio. Come avevo cercato di spiegare inutilmente essere ospite è una cosa; essere residente è un'altra. Per avere la residenza in un alloggio se non si è proprietari di quell'alloggio si deve dimostrare a quale titolo si abita stabilmente in quell'appartamento. Forse hai dimenticato i numerosi post di persone che per non perdere la casa popolare fanno domanda di residenza nell'appartamento della nonna assegnataria chiedendo consigli. Portare la residenza dove già risulta residente una persona conduttrice implica non solo il consenso di quest'ultima ma anche del proprietario di casa per il motivo che ho scritto che in un certo qual modo tale registrazione burocratico amministrativa ha dei risvolti anche sul contratto di affitto che originariamente è stato stipulato tra proprietario e conduttore. Questo perché spesso portare la residenza in un alloggio dove già risulta un congiunto titolare del diritto di abitazione significa entrare nel suo stato di famiglia. Inoltre se l'appartamento è in coabitazione, dove ciascun abitante è un nucleo famigliare indipendente, necessita del consenso di tutti coloro che risultano residenti in quella casa. </p><p>Non bisogna dimenticare infine che ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), <strong>chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza</strong>.</p><p>La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 371620, member: 15764"] ho postato quello che è stato scritto da "Stranieri in Italia .it" il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia che fa riferimento ad un Decreto Legislativo ed a un Decreto Legge. sul fatto che il proprietario non possa impedire al conduttore di "ospitare" mi sembra di averlo sostenuto anche io, ponendo, tuttavia, un mio limite di discrezionalità: ma io non sono un legislatore. Comunque il problema non è questo; il problema è che quando una persona chiede di portare la sua residenza in un determinato alloggio. Come avevo cercato di spiegare inutilmente essere ospite è una cosa; essere residente è un'altra. Per avere la residenza in un alloggio se non si è proprietari di quell'alloggio si deve dimostrare a quale titolo si abita stabilmente in quell'appartamento. Forse hai dimenticato i numerosi post di persone che per non perdere la casa popolare fanno domanda di residenza nell'appartamento della nonna assegnataria chiedendo consigli. Portare la residenza dove già risulta residente una persona conduttrice implica non solo il consenso di quest'ultima ma anche del proprietario di casa per il motivo che ho scritto che in un certo qual modo tale registrazione burocratico amministrativa ha dei risvolti anche sul contratto di affitto che originariamente è stato stipulato tra proprietario e conduttore. Questo perché spesso portare la residenza in un alloggio dove già risulta un congiunto titolare del diritto di abitazione significa entrare nel suo stato di famiglia. Inoltre se l'appartamento è in coabitazione, dove ciascun abitante è un nucleo famigliare indipendente, necessita del consenso di tutti coloro che risultano residenti in quella casa. Non bisogna dimenticare infine che ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), [B]chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza[/B]. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini. [/QUOTE]
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