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Testo
<blockquote data-quote="Alessia Buschi" data-source="post: 37620" data-attributes="member: 12191"><p>Ciao,</p><p></p><p>Purtroppo no, perchè essendo chiaramente scritto nel contratto che hai firmato, dovevi contestare subito che l'imbiancatura non era totale e delle crepe sul muro, ormai dopo 4 anni come fai a dimostrarlo? Soprattutto per il fatto che abitandoci per 4anni, lo hai detto tu stessa che le crepe sono aumentate.</p><p>C'è una sentenza più recente che tratta proprio il tuo caso: </p><p></p><p><strong>Il conduttore ha l'obbligo di restituire la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta. </strong></p><p><strong>Cass.Civ., Sez. III, 2 aprile 2009 n. 7992 </strong></p><p>E' legittimo il rifiuto del locatore di accettare la restituzione della cosa locata sino a quando il conduttore non l'abbia rimessa in pristino stato.</p><p></p><p>Risultando provata la circostanza delle modifiche apportate all'immobile e la mancata remissione in pristino dello stesso, le doglianze a suo tempo formulate sul punto erano senz'altro fondate, in quanto tale situazione di fatto, da un lato legittimava la mancata restituzione del deposito cauzionale; dall'altro doveva portare a ritenere priva di efficacia l'offerta di restituzione dell'immobile effettuata ex art. 1216 c.c., in quanto sarebbe stato cosi' restituito un immobile non rimesso in pristino stato. </p><p></p><p>La persistenza delle modifiche in discussione costituiva un danno risarcibile, se non altro per il fatto di avere costretto il proprietario a provvedere lui stesso alla rimessione in pristino, con le relative spese.</p><p></p><p><strong>La tesi del ricorrente e' fondata e trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte che considera legittimo il rifiuto del locatore, ai sensi degli art. 1176 e 1218 c.c., di accettare la restituzione della cosa locata sino a quando il conduttore non l'abbia rimessa in pristino stato, rendendosi altrimenti inadempiente all'obbligazione di cui all'art. 1590 c.c.." </strong></p><p></p><p>Saluti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Alessia Buschi, post: 37620, member: 12191"] Ciao, Purtroppo no, perchè essendo chiaramente scritto nel contratto che hai firmato, dovevi contestare subito che l'imbiancatura non era totale e delle crepe sul muro, ormai dopo 4 anni come fai a dimostrarlo? Soprattutto per il fatto che abitandoci per 4anni, lo hai detto tu stessa che le crepe sono aumentate. C'è una sentenza più recente che tratta proprio il tuo caso: [B]Il conduttore ha l'obbligo di restituire la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta. Cass.Civ., Sez. III, 2 aprile 2009 n. 7992 [/B] E' legittimo il rifiuto del locatore di accettare la restituzione della cosa locata sino a quando il conduttore non l'abbia rimessa in pristino stato. Risultando provata la circostanza delle modifiche apportate all'immobile e la mancata remissione in pristino dello stesso, le doglianze a suo tempo formulate sul punto erano senz'altro fondate, in quanto tale situazione di fatto, da un lato legittimava la mancata restituzione del deposito cauzionale; dall'altro doveva portare a ritenere priva di efficacia l'offerta di restituzione dell'immobile effettuata ex art. 1216 c.c., in quanto sarebbe stato cosi' restituito un immobile non rimesso in pristino stato. La persistenza delle modifiche in discussione costituiva un danno risarcibile, se non altro per il fatto di avere costretto il proprietario a provvedere lui stesso alla rimessione in pristino, con le relative spese. [B]La tesi del ricorrente e' fondata e trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte che considera legittimo il rifiuto del locatore, ai sensi degli art. 1176 e 1218 c.c., di accettare la restituzione della cosa locata sino a quando il conduttore non l'abbia rimessa in pristino stato, rendendosi altrimenti inadempiente all'obbligazione di cui all'art. 1590 c.c.." [/B] Saluti. [/QUOTE]
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