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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 141111"><p>Con la recente approvazione del decreto sul cosiddetto “federalismo municipale”, in sede di introduzione della “cedolare secca sugli affitti”, è stato deciso che l'obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato, previsto dalle disposizioni normative del 1978, è assorbito dalla registrazione del contratto di locazione. <strong>La registrazione del contratto di locazione assorbe l'obbligo comunicativo -</strong> L'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 23 del 14.3.2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, stabilisce che: «Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'art. 12 del D.L. 59 del 21.3. 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge 191 del 18.5.1978. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986».</p><p>Fanno eccezione i casi riguardanti le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esecuzione dell’attività di impresa o di arti e professioni e i Comodati d’uso gratuito non soggetti a registrazione per i quali permane l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato all’Autorità di Pubblica Sicurezza.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 141111"] Con la recente approvazione del decreto sul cosiddetto “federalismo municipale”, in sede di introduzione della “cedolare secca sugli affitti”, è stato deciso che l'obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato, previsto dalle disposizioni normative del 1978, è assorbito dalla registrazione del contratto di locazione. [B]La registrazione del contratto di locazione assorbe l'obbligo comunicativo -[/B] L'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 23 del 14.3.2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, stabilisce che: «Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'art. 12 del D.L. 59 del 21.3. 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge 191 del 18.5.1978. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986». Fanno eccezione i casi riguardanti le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esecuzione dell’attività di impresa o di arti e professioni e i Comodati d’uso gratuito non soggetti a registrazione per i quali permane l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato all’Autorità di Pubblica Sicurezza. [/QUOTE]
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