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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 331094" data-attributes="member: 15253"><p>Esiste anche l'istanza per chiedere il riesame in autotutela.</p><p>Il ricorso va notificato all'Ufficio provinciale - Territorio che ha emanato l'atto, e non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.</p><p>Trascorso tale termine senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l'accoglimento, anche parziale, o il diniego dell'istanza, incomincia a decorrere il termine di trenta giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 331094, member: 15253"] Esiste anche l'istanza per chiedere il riesame in autotutela. Il ricorso va notificato all'Ufficio provinciale - Territorio che ha emanato l'atto, e non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione. Trascorso tale termine senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l'accoglimento, anche parziale, o il diniego dell'istanza, incomincia a decorrere il termine di trenta giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente. [/QUOTE]
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