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Entro il 30 settembre la presentazione dei documenti dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite professionisti e associazioni
di Paola Mammarella

Scade venerdì 30 settembre prossimo il termine per il riconoscimento degli immobili rurali. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM attuativo approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventa più facile la fase operativa della presentazione delle domande.
C’è quindi ancora una settimana di tempo, ricorda l’Agenzia del Territorio, per l’attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali, possibilità prevista dal DL Sviluppo 70/2011.

I contenuti più importanti
Il DM istituisce la classe “R”, senza determinazione della rendita catastale, per le unità immobiliari ad uso abitativo censite in A6 e chiarisce che la rendita catastale per le unità immobiliari strumentali all'attività agricola è determinata per stima diretta.

I fabbricati di nuova costruzione o che hanno subito un intervento edilizio, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, continuano ad essere dichiarati in catasto secondo le consuete modalità, allegando una specifica autocertificazione in cui non è necessario indicare il mantenimento dei requisiti per i cinque anni precedenti.

Per le unità immobiliari che perdono i requisiti di ruralità rimane l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione con procedura Docfa.

Come fare domanda
La domanda di variazione per l’attribuzione delle categorie A/6, classe “R”, e D/10 deve essere accompagnata dall’autocertificazione, attestante il fabbricato ha posseduto i requisiti di ruralità in via continuativa nel quinquennio precedente, e dai documenti indicati nel DM.

Come già anticipato, gli atti devono essere presentati all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio competente entro la data del 30 settembre 2011.
L’incartamento può essere inoltrato mediante consegna diretta all’Ufficio, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata.

La domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite soggetti incaricati, come professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano o Associazioni di categoria degli agricoltori.

I documenti devono essere prodotti in duplice copia. Al momento della consegna un originale viene restituito come ricevuta al soggetto che li ha presentati. Nel caso in cui la domanda sia spedita come raccomandata, fax o e-mail, fanno fede la data di spedizione, quella del rapporto di trasmissione e l’attestato di trasmissione elettronica.

È inoltre possibile usufruire della compilazione informatica sul sito web dell’Agenzia del Territorio, che consente la stampa della domanda e l’attribuzione di uno specifico codice identificativo a conferma dell’avvenuta acquisizione. In questo caso, la domanda compilata e stampata deve essere presentata all’Ufficio, con le modalità indicate, entro 15 giorni dalla data di acquisizione nel sistema informatico.

Non saranno prese in esame le domande presentate su modelli non conformi a quelli indicati nel DM o prive delle autocertificazioni.

Da : RICONOSCIMENTO EDIFICI RURALI, COME FARE DOMANDA
 

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