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Mercato Immobiliare Italiano ed Estero
Riconsegna immobile da parte del conduttore
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<blockquote data-quote="GIANLUCA69" data-source="post: 404693" data-attributes="member: 38325"><p>mi suona strano che il proprietario che accetti il recesso anticipato -con riserva di pagamento del semestre di preavviso- al momento della riconsegna delle chiavi (con o senza verbale) non pretenda quale <em>conditio sine qua non </em>del rilascio (oltre la liberazione delle cose mobili appartenenti al conduttore) il saldo del preavviso (al netto del deposito cauzionale e di eventuali danni subiti); non so quanto sia vero ciò che afferma <strong>basty</strong> che non c'è obbligo di pagare tutto subito perché si tratta di un'indennità e come tale va trattata e, pertanto, il locatore avrebbe diritto di pretenderla per intero per ristorare la perdita economica subita (che appunto, la legge -art. 3, co. 6, l. 431-98- commisura a sei mensilità -sempre derogabile tra le parti, almeno per i contratti ad uso abitativo-); che poi affitti entro il semestre oppure anche dopo è un fatto successivo che riguarda un evento che esula dall'accordo scritto -di recesso anticipato- concluso (ed eventualmente incluso nel verbale di rilascio) tra i contraenti; l'interessante sentenza richiamata da <strong>uva </strong>non si riferisce ad un accordo precedente o contestuale al rilascio -quindi, concluso in un momento in cui è incerto se l'immobile potrà essere locato nei successivi sei mesi-, quanto ad un vero contenzioso (inerente alla pretese di recedere senza pagare preavviso, di aver subito spossessamento a seguito del cambio della serratura ed altro ancora) e non credo possa essere invocato per pretendere la riduzione dell'importo indennità o, comunque, per imporne il pagamento rateale per tutta la durata o fino a nuovo contratto, se antecedente ad essa; poi se c'è accordo tutto è possibile (ma in caso non venga rispettato?); altro discorso quello affrontato dalla richiamata sentenza, se cioè in mancanza di accordo risolutivo (il conduttore che non intenda pagare indennità e magari sia anche moroso ed abbia rilasciato immobile) debba determinarsi l'entità dell'indennità del preavviso in presenza di nuovo contratto intercorso entro il suddetto semestre; sulla questione della qualificazione delle somme da corrispondere (a titolo di canoni o a titolo di risarcimento) posta sempre da <strong>uva </strong>al di là della discutibile scelta discrezionale non so come il pagamento di un'indennità possa sottrarsi alle grinfie del Fisco, ma attendo delucidazioni in merito; di certo con l'accordo risolutivo si procede a registrazione e per il locatore sarà possibile registrare nuovo contratto ed assoggettare i canoni riscossi a reddito locativo. Un consiglio finale che mi sento di dare a <strong>Nightmare</strong> è di provare a spuntare sull'entità del preavviso (facendo leva sul rilascio anticipato) e magari, nel possibile, di attivarsi nel trovare al proprietario un nuovo conduttore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="GIANLUCA69, post: 404693, member: 38325"] mi suona strano che il proprietario che accetti il recesso anticipato -con riserva di pagamento del semestre di preavviso- al momento della riconsegna delle chiavi (con o senza verbale) non pretenda quale [I]conditio sine qua non [/I]del rilascio (oltre la liberazione delle cose mobili appartenenti al conduttore) il saldo del preavviso (al netto del deposito cauzionale e di eventuali danni subiti); non so quanto sia vero ciò che afferma [B]basty[/B] che non c'è obbligo di pagare tutto subito perché si tratta di un'indennità e come tale va trattata e, pertanto, il locatore avrebbe diritto di pretenderla per intero per ristorare la perdita economica subita (che appunto, la legge -art. 3, co. 6, l. 431-98- commisura a sei mensilità -sempre derogabile tra le parti, almeno per i contratti ad uso abitativo-); che poi affitti entro il semestre oppure anche dopo è un fatto successivo che riguarda un evento che esula dall'accordo scritto -di recesso anticipato- concluso (ed eventualmente incluso nel verbale di rilascio) tra i contraenti; l'interessante sentenza richiamata da [B]uva [/B]non si riferisce ad un accordo precedente o contestuale al rilascio -quindi, concluso in un momento in cui è incerto se l'immobile potrà essere locato nei successivi sei mesi-, quanto ad un vero contenzioso (inerente alla pretese di recedere senza pagare preavviso, di aver subito spossessamento a seguito del cambio della serratura ed altro ancora) e non credo possa essere invocato per pretendere la riduzione dell'importo indennità o, comunque, per imporne il pagamento rateale per tutta la durata o fino a nuovo contratto, se antecedente ad essa; poi se c'è accordo tutto è possibile (ma in caso non venga rispettato?); altro discorso quello affrontato dalla richiamata sentenza, se cioè in mancanza di accordo risolutivo (il conduttore che non intenda pagare indennità e magari sia anche moroso ed abbia rilasciato immobile) debba determinarsi l'entità dell'indennità del preavviso in presenza di nuovo contratto intercorso entro il suddetto semestre; sulla questione della qualificazione delle somme da corrispondere (a titolo di canoni o a titolo di risarcimento) posta sempre da [B]uva [/B]al di là della discutibile scelta discrezionale non so come il pagamento di un'indennità possa sottrarsi alle grinfie del Fisco, ma attendo delucidazioni in merito; di certo con l'accordo risolutivo si procede a registrazione e per il locatore sarà possibile registrare nuovo contratto ed assoggettare i canoni riscossi a reddito locativo. Un consiglio finale che mi sento di dare a [B]Nightmare[/B] è di provare a spuntare sull'entità del preavviso (facendo leva sul rilascio anticipato) e magari, nel possibile, di attivarsi nel trovare al proprietario un nuovo conduttore. [/QUOTE]
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