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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 359561" data-attributes="member: 15764"><p>sbaglio o la questione è già stata proposta per ben due volte?</p><p></p><p>Il de cuius sapeva della esistenza di questo figlio? non ne ha mai parlato, almeno, con la moglie legittima? Pensava che il fatto di averlo tenuto nascosto lo avrebbe esentato dall' eredità? Quindi sarebbe morto nel 1988?</p><p>Il de cuius si è sposato prima del 20 settembre 1975 entrata in vigore del "Nuovo Diritto di famiglia"? I coniugi erano sposati in comunione dei beni?</p><p>Hai scritto che un giudice ha riconosciuto il legame di parentela padre/figlio tra i due; ma ha sancito solo questo o è entrato anche nel merito della successione?</p><p>Una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 20644/2004) che ha chiarito che il termine prescrizionale per esperire l'azione di riduzione da parte di un legittimario è di dieci anni decorrenti:</p><p>- per le donazioni dalla data di apertura della successione (ovvero il giorno della morte del de cuius);</p><p>- per le disposizioni testamentarie dalla data di accettazione dell’eredità da parte dei soggetti ad essa chiamati.</p><p>Con l’introduzione della “mediazione obbligatoria” ad opera del D.Lgs. n. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di successioni ereditarie deve, a pena di improcedibilità, esperire preventivamente il procedimento di mediazione dinanzi ad un apposito organismo, allo scopo di trovare una soluzione amichevole per la composizione della vertenza.</p><p>Sembra scontato che il nuovo legittimario non possa chiedere di partecipare solo alla divisione dell'attivo ereditario ma anche del passivo. Non può chiedere l'accettazione con beneficio di inventario perché lui diventerà erede solo accettando l'eredità. Quindi bisogna fare i conti al momento della successione (1988). Se non è stato redatto testamento alla moglie superstite 1/3 (della attività e delle passività) più il diritto di abitazione della casa coniugale e del mobilio in essa contenuto se la casa era al 100% di proprietà del de cuius o al 50% con l'altro 50% della moglie. Il valore del diritto di abitazione non deve essere conteggiato nel valore della eredità spettante al coniuge superstite perché è un legato ex lege. Dirò di più: il coniuge superstite può rinunciare all'eredità senza perdere il diritto di abitazione della casa coniugale. Quindi se la signora ha monetizzato il diritto di abitazione per consentire la vendita della casa questi soldi non devono essere rimessi nella ricomposizione del relictum.</p><p>Ai figli del de cuius vanno 2/3 (delle attività e delle passività) da dividere in parti uguali.</p><p>L'attivo, se esiste va aggiornato, senza interessi, secondo l'istat</p><p>[URL unfurl="true"]http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/[/URL]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 359561, member: 15764"] sbaglio o la questione è già stata proposta per ben due volte? Il de cuius sapeva della esistenza di questo figlio? non ne ha mai parlato, almeno, con la moglie legittima? Pensava che il fatto di averlo tenuto nascosto lo avrebbe esentato dall' eredità? Quindi sarebbe morto nel 1988? Il de cuius si è sposato prima del 20 settembre 1975 entrata in vigore del "Nuovo Diritto di famiglia"? I coniugi erano sposati in comunione dei beni? Hai scritto che un giudice ha riconosciuto il legame di parentela padre/figlio tra i due; ma ha sancito solo questo o è entrato anche nel merito della successione? Una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 20644/2004) che ha chiarito che il termine prescrizionale per esperire l'azione di riduzione da parte di un legittimario è di dieci anni decorrenti: - per le donazioni dalla data di apertura della successione (ovvero il giorno della morte del de cuius); - per le disposizioni testamentarie dalla data di accettazione dell’eredità da parte dei soggetti ad essa chiamati. Con l’introduzione della “mediazione obbligatoria” ad opera del D.Lgs. n. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di successioni ereditarie deve, a pena di improcedibilità, esperire preventivamente il procedimento di mediazione dinanzi ad un apposito organismo, allo scopo di trovare una soluzione amichevole per la composizione della vertenza. Sembra scontato che il nuovo legittimario non possa chiedere di partecipare solo alla divisione dell'attivo ereditario ma anche del passivo. Non può chiedere l'accettazione con beneficio di inventario perché lui diventerà erede solo accettando l'eredità. Quindi bisogna fare i conti al momento della successione (1988). Se non è stato redatto testamento alla moglie superstite 1/3 (della attività e delle passività) più il diritto di abitazione della casa coniugale e del mobilio in essa contenuto se la casa era al 100% di proprietà del de cuius o al 50% con l'altro 50% della moglie. Il valore del diritto di abitazione non deve essere conteggiato nel valore della eredità spettante al coniuge superstite perché è un legato ex lege. Dirò di più: il coniuge superstite può rinunciare all'eredità senza perdere il diritto di abitazione della casa coniugale. Quindi se la signora ha monetizzato il diritto di abitazione per consentire la vendita della casa questi soldi non devono essere rimessi nella ricomposizione del relictum. Ai figli del de cuius vanno 2/3 (delle attività e delle passività) da dividere in parti uguali. L'attivo, se esiste va aggiornato, senza interessi, secondo l'istat [URL unfurl="true"]http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/[/URL] [/QUOTE]
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