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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
IMU, TARES, ICI, INVIM, IRPEF ed IVA
Riduzione IMU del 25% nel caso di canoni concordati
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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 246906" data-attributes="member: 42040"><p>Io confermo la mia interpretazione.</p><p>Se può essere utile, copio e incollo il chiarimento fornito dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento:</p><p></p><p>Canoni concordati</p><p>Domanda:</p><p>La legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'IMU e della Tasi pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998. Poniamo il caso di un Comune che ha deliberato un’aliquota agevolata del 7,6 per mille per i canoni concordati alla sola condizione che l’alloggio sia l’abitazione principale dell’inquilino. In questo caso, la riduzione del 25% si applica sui canoni concordati tassati con aliquota ordinaria (cioè per le case in cui l’inquilino non ha l’abitazione principale) sia sui canoni concordati tassati con l’aliquota del 7,6 per mille?</p><p>Risposta:</p><p>Si deve premettere che le norme della legge di stabilità 2016 che interessano la fattispecie in questione sono quelle dei commi 53 e 54 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 che riproducono la stessa disposizione sia per l’IMU sia per la TASI, effettuando gli opportuni inserimenti nella disciplina dei due tributi, vale a dire aggiungendo il comma 6-bis all’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 e integrando il comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.</p><p>Le citate disposizioni prevedono che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 – per quanto riguarda l’IMU – e ai sensi del comma 683 – per quanto riguarda la TASI – è ridotta al 75 per cento.</p><p>Per cui, occorre preliminarmente determinare l’imposta dovuta dal contribuente tenendo presente l’“aliquota deliberata” dal comune per gli immobili concessi a canone concordato.</p><p>A questo proposito, da quanto emerge nel quesito in esame, risulta che il comune abbia deliberato per gli immobili concessi a canone concordato due distinte aliquote, vale a dire:</p><p> un’aliquota agevolata del 7,6 per mille per i canoni concordati alla sola condizione che l’alloggio sia l’abitazione principale dell’inquilino;</p><p>un’aliquota “ordinaria” – poniamo del 10,6 per mille, poiché nel quesito non è stata esplicitata – per tutti gli altri casi e cioè per le case concesse in locazione a canone concordato in cui l’inquilino non ha fissato l’abitazione principale.</p><p>Una volta determinata l’imposta dovuta in relazione alle due diverse fattispecie di immobili, si applicherà quindi ad entrambe la riduzione del 25%.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 246906, member: 42040"] Io confermo la mia interpretazione. Se può essere utile, copio e incollo il chiarimento fornito dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento: Canoni concordati Domanda: La legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'IMU e della Tasi pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998. Poniamo il caso di un Comune che ha deliberato un’aliquota agevolata del 7,6 per mille per i canoni concordati alla sola condizione che l’alloggio sia l’abitazione principale dell’inquilino. In questo caso, la riduzione del 25% si applica sui canoni concordati tassati con aliquota ordinaria (cioè per le case in cui l’inquilino non ha l’abitazione principale) sia sui canoni concordati tassati con l’aliquota del 7,6 per mille? Risposta: Si deve premettere che le norme della legge di stabilità 2016 che interessano la fattispecie in questione sono quelle dei commi 53 e 54 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 che riproducono la stessa disposizione sia per l’IMU sia per la TASI, effettuando gli opportuni inserimenti nella disciplina dei due tributi, vale a dire aggiungendo il comma 6-bis all’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 e integrando il comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013. Le citate disposizioni prevedono che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 – per quanto riguarda l’IMU – e ai sensi del comma 683 – per quanto riguarda la TASI – è ridotta al 75 per cento. Per cui, occorre preliminarmente determinare l’imposta dovuta dal contribuente tenendo presente l’“aliquota deliberata” dal comune per gli immobili concessi a canone concordato. A questo proposito, da quanto emerge nel quesito in esame, risulta che il comune abbia deliberato per gli immobili concessi a canone concordato due distinte aliquote, vale a dire: un’aliquota agevolata del 7,6 per mille per i canoni concordati alla sola condizione che l’alloggio sia l’abitazione principale dell’inquilino; un’aliquota “ordinaria” – poniamo del 10,6 per mille, poiché nel quesito non è stata esplicitata – per tutti gli altri casi e cioè per le case concesse in locazione a canone concordato in cui l’inquilino non ha fissato l’abitazione principale. Una volta determinata l’imposta dovuta in relazione alle due diverse fattispecie di immobili, si applicherà quindi ad entrambe la riduzione del 25%. [/QUOTE]
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