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IMU, TARES, ICI, INVIM, IRPEF ed IVA
Riduzione IMU del 25% nel caso di canoni concordati
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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 246923" data-attributes="member: 42040"><p>[USER=39257]@quiproquo[/USER] : qui è chiarita anche la condizione richiesta per l'abbattimento della base imponibile IMU al 50%:</p><p></p><p>IMU in uso ai parenti</p><p>Domanda:</p><p>La concessione in comodato di una abitazione al genitore o al figlio consente l’abbattimento della base imponibile IMU del 50%, ciò a condizione che il concedente non possieda altri immobili a parte quello concesso in comodato e la propria abitazione principale. Questo vuol dire, ad esempio che il possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli impedisce tale agevolazione?</p><p>Risposta:</p><p>Si deve precisare che la norma di favore si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo, pertanto laddove la norma richiama in maniera generica l’immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo. In conclusione il possesso di un possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 246923, member: 42040"] [USER=39257]@quiproquo[/USER] : qui è chiarita anche la condizione richiesta per l'abbattimento della base imponibile IMU al 50%: IMU in uso ai parenti Domanda: La concessione in comodato di una abitazione al genitore o al figlio consente l’abbattimento della base imponibile IMU del 50%, ciò a condizione che il concedente non possieda altri immobili a parte quello concesso in comodato e la propria abitazione principale. Questo vuol dire, ad esempio che il possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli impedisce tale agevolazione? Risposta: Si deve precisare che la norma di favore si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo, pertanto laddove la norma richiama in maniera generica l’immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo. In conclusione il possesso di un possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione. [/QUOTE]
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