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<blockquote data-quote="dolly" data-source="post: 182879" data-attributes="member: 39005"><p>Esiste la legge n.488/99 che, all'art. 7, co. 1, lett. <em>b)</em> prevede espressamente l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% alle "<em>prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457, <strong>realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata</strong>". </em> Tale disposizione, originariamente a carattere temporaneo è stata resa poi permanente dalla legge n.191 del 2009 (art. 2, co. 11).</p><p>C'è però da sottolineare che l'aliquota IVA ridotta è un <strong>diritto del committente</strong> (laddove ricorrano i presupposti di legge) ma il responsabile nei confronti del Fisco per l'aliquota applicata è sempre l'impresa (o l'artigiano) che effettua gli interventi, cui spetta dunque assicurarsi in concreto che ricorrano i presupposti acquisendo la specifica autocertificazione sottoscritta dal committente.</p><p>Infatti, se nel corso di un accertamento emerge che l'intervento non rientrava tra quelli agevolati, sarà l'impresa a dover pagare la differenza IVA tra il 10% ed il 22%.</p><p>Ergo, il fornitore NON può rifiutarsi di applicare l'IVA ridotta dietro presentazione dell'apposita istanza.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dolly, post: 182879, member: 39005"] Esiste la legge n.488/99 che, all'art. 7, co. 1, lett. [I]b)[/I] prevede espressamente l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% alle "[I]prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457, [b]realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata[/b]". [/I] Tale disposizione, originariamente a carattere temporaneo è stata resa poi permanente dalla legge n.191 del 2009 (art. 2, co. 11). C'è però da sottolineare che l'aliquota IVA ridotta è un [b]diritto del committente[/b] (laddove ricorrano i presupposti di legge) ma il responsabile nei confronti del Fisco per l'aliquota applicata è sempre l'impresa (o l'artigiano) che effettua gli interventi, cui spetta dunque assicurarsi in concreto che ricorrano i presupposti acquisendo la specifica autocertificazione sottoscritta dal committente. Infatti, se nel corso di un accertamento emerge che l'intervento non rientrava tra quelli agevolati, sarà l'impresa a dover pagare la differenza IVA tra il 10% ed il 22%. Ergo, il fornitore NON può rifiutarsi di applicare l'IVA ridotta dietro presentazione dell'apposita istanza. [/QUOTE]
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