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Testo
<blockquote data-quote="Acacerulen" data-source="post: 122009" data-attributes="member: 19014"><p>spiace deluderti,ma anche i "vecchi" Regolamenti debbono adeguarsi alle nuove disposizioni di legge.</p><p></p><p>Art. 16.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p>1. All’articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:</p><p> </p><p>a) il terzo comma è sostituito dal seguente:</p><p> </p><p>«Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107».</p><p> </p><p>b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p><p> </p><p>«Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia».</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Acacerulen, post: 122009, member: 19014"] spiace deluderti,ma anche i "vecchi" Regolamenti debbono adeguarsi alle nuove disposizioni di legge. [I][/I][B][/B][B][/B]Art. 16. 1. All’articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107». b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia». [I][/I] [/QUOTE]
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