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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 225178"><p>Per quanto sopra:</p><p>Fonte: Strumenti del Diritto. La nuova disciplina del condominio di Salvatore Sica. Zanichelli Editore. </p><p></p><p><span style="font-size: 12px"><strong>Articolo 67</strong></span></p><p><strong><em>. Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.</em></strong></p><p><strong><em></em></strong><em></em></p><p><em>L'interpretazione di quest'art. è: al di sopra dei venti condomini, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condomini.</em></p><p><em>In un condominio composto da non più di venti condomini il regolamento di condominio può disporre il tetto massimo di deleghe.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 225178"] Per quanto sopra: Fonte: Strumenti del Diritto. La nuova disciplina del condominio di Salvatore Sica. Zanichelli Editore. [SIZE=3][B]Articolo 67[/B][/SIZE] [B][I]. Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. [/I][/B][I] L'interpretazione di quest'art. è: al di sopra dei venti condomini, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condomini. In un condominio composto da non più di venti condomini il regolamento di condominio può disporre il tetto massimo di deleghe.[/i] [/QUOTE]
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