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<blockquote data-quote="happysmileone" data-source="post: 90479" data-attributes="member: 32355"><p>Trovi risposta ai tuoi quesiti sempre su Moduli.it a seguire te lo copio:</p><p>Tassa sui rifiuti: come e quando farsi rimborsare l'IVA</p><p> </p><p>Ci risiamo. Dopo quella della Corte Costituzionale (n° 233 del 2009), una nuova sentenza, la n. 3756 del 9 marzo 2012, con cui la Corte di Cassazione riafferma in modo inequivocabile che gli enti non possono applicare l'IVA sul servizio di gestione dei rifiuti urbani trattandosi di una tassa e non di una tariffa.</p><p></p><p>Una sentenza che di fatto autorizza tutti coloro che sono residenti nei comuni dove si è passati da tempo dalla Tarsu alla "T.I.A."(d.lgs.22/97, art.49) a chiedere il rimborso dell'IVA versata e non dovuta (retroattivamente fino a 10 anni) e contestualmente la sospensione dalla prossima bolletta utile dell'applicazione dell'imposta stessa.</p><p></p><p>Per richiedere il rimborso basta compilare un semplice modulo in autotutela. Questo il fac simile.</p><p></p><p>L'istanza va inviata al gestore del servizio pubblico che ha applicato la tariffa e addebitato l'IVA, che non necessariamente coincide con il comune.</p><p></p><p>Possono presentare istanza solo i privati e non anche le imprese che hanno provveduto alla detrazione dell'IVA in sede di liquidazione periodica (salvo la quota pro-rata di indetraibilità).</p><p></p><p>Va precisato, tuttavia, che la richiesta di rimborso può essere avanzata solo nei confronti di quegli enti che nel passaggio dalla Tarsu alla Tia hanno applicato su quest’ultima l’IVA al 10%. Questo significa che non tutti i contribuenti ne hanno diritto. E’ importante, dunque, disporre di tutte le fatture pagate a partire dall’anno in cui il proprio comune è passato dalla tassa (Tarsu) alla TIA e accertarsi che nelle relative bollette sia stata effettivamente addebitata l'IVA.</p><p>Pubblicato il 17/03/2012</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="happysmileone, post: 90479, member: 32355"] Trovi risposta ai tuoi quesiti sempre su Moduli.it a seguire te lo copio: Tassa sui rifiuti: come e quando farsi rimborsare l'IVA Ci risiamo. Dopo quella della Corte Costituzionale (n° 233 del 2009), una nuova sentenza, la n. 3756 del 9 marzo 2012, con cui la Corte di Cassazione riafferma in modo inequivocabile che gli enti non possono applicare l'IVA sul servizio di gestione dei rifiuti urbani trattandosi di una tassa e non di una tariffa. Una sentenza che di fatto autorizza tutti coloro che sono residenti nei comuni dove si è passati da tempo dalla Tarsu alla "T.I.A."(d.lgs.22/97, art.49) a chiedere il rimborso dell'IVA versata e non dovuta (retroattivamente fino a 10 anni) e contestualmente la sospensione dalla prossima bolletta utile dell'applicazione dell'imposta stessa. Per richiedere il rimborso basta compilare un semplice modulo in autotutela. Questo il fac simile. L'istanza va inviata al gestore del servizio pubblico che ha applicato la tariffa e addebitato l'IVA, che non necessariamente coincide con il comune. Possono presentare istanza solo i privati e non anche le imprese che hanno provveduto alla detrazione dell'IVA in sede di liquidazione periodica (salvo la quota pro-rata di indetraibilità). Va precisato, tuttavia, che la richiesta di rimborso può essere avanzata solo nei confronti di quegli enti che nel passaggio dalla Tarsu alla Tia hanno applicato su quest’ultima l’IVA al 10%. Questo significa che non tutti i contribuenti ne hanno diritto. E’ importante, dunque, disporre di tutte le fatture pagate a partire dall’anno in cui il proprio comune è passato dalla tassa (Tarsu) alla TIA e accertarsi che nelle relative bollette sia stata effettivamente addebitata l'IVA. Pubblicato il 17/03/2012 [/QUOTE]
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