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Rinnovo cedolare secca a fine periodo, inutile burocrazia
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 238848" data-attributes="member: 15253"><p>Il sottolineato è falso.</p><p>La rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza contrattuale, per il mancato esercizio da parte del locatore della facoltà di diniego della rinnovazione stessa, costituisce un effetto automatico scaturente direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di pignoramento dell'immobile, tale rinnovazione non necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, prevista dall'art. 560, comma 2 c.p.c.</p><p>Quello che è certo è che deriva non da un implicito accordo tra i contraenti, ma dal semplice fatto negativo sopravvenuto della mancanza della disdetta.</p><p>In realtà il legislatore usa, anche relativamente alla prima scadenza contrattuale, i termini:</p><p>- "rinnovazione del contratto" (nella rubrica dell'art. 28 della legge n. 392/1978) , "si rinnova" (nel testo dello stesso articolo);</p><p>- "... rinnovo dei contratti di locazione" (nella rubrica dell'art. 2 della legge n. 431/1998) e "i contratti sono rinnovati" (nel testo dello stesso articolo);</p><p>E l'art. 3 della legge n. 431/1998 prevede che:</p><p><em>Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del <u>rinnovo</u> del contratto...</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 238848, member: 15253"] Il sottolineato è falso. La rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza contrattuale, per il mancato esercizio da parte del locatore della facoltà di diniego della rinnovazione stessa, costituisce un effetto automatico scaturente direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di pignoramento dell'immobile, tale rinnovazione non necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, prevista dall'art. 560, comma 2 c.p.c. Quello che è certo è che deriva non da un implicito accordo tra i contraenti, ma dal semplice fatto negativo sopravvenuto della mancanza della disdetta. In realtà il legislatore usa, anche relativamente alla prima scadenza contrattuale, i termini: - "rinnovazione del contratto" (nella rubrica dell'art. 28 della legge n. 392/1978) , "si rinnova" (nel testo dello stesso articolo); - "... rinnovo dei contratti di locazione" (nella rubrica dell'art. 2 della legge n. 431/1998) e "i contratti sono rinnovati" (nel testo dello stesso articolo); E l'art. 3 della legge n. 431/1998 prevede che: [I]Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del [U]rinnovo[/U] del contratto...[/I] [/QUOTE]
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