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Rinnovo tacito: e' valido anche se l'inquilino e' moroso?
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<blockquote data-quote="2021hcmc" data-source="post: 424420" data-attributes="member: 58755"><p>Salve Nemesis,</p><p></p><p>scusa per il lungo articolo ma ho letto che:</p><p><span style="font-size: 22px"><strong><strong>Il locatore non deve provare la serietà delle ragioni del rifiuto di rinnovo del contratto di locazione abitativa</strong></strong></span></p><p>In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, non è necessario che egli fornisca la prova dell’effettiva necessità di destinare l’immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso, </p><p></p><p>fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al<strong> contratto disdettato</strong> o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 del citato art. 3, nell’eventualità in cui il locatore non abbia adibito l’immobile all’uso dichiarato nell’atto di diniego del rinnovo nel termine di dodici mesi della data in cui ne abbia riacquistato la disponibilità.</p><p></p><p>*Devo dire che l inquilino ha sempre pagato con diversi mesi di ritardo negli ultimi 4 anni: e' questa una ragione buona per esigere l annullamento del contratto?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="2021hcmc, post: 424420, member: 58755"] Salve Nemesis, scusa per il lungo articolo ma ho letto che: [SIZE=6][B][B]Il locatore non deve provare la serietà delle ragioni del rifiuto di rinnovo del contratto di locazione abitativa[/B][/B][/SIZE] In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, non è necessario che egli fornisca la prova dell’effettiva necessità di destinare l’immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al[B] contratto disdettato[/B] o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 del citato art. 3, nell’eventualità in cui il locatore non abbia adibito l’immobile all’uso dichiarato nell’atto di diniego del rinnovo nel termine di dodici mesi della data in cui ne abbia riacquistato la disponibilità. *Devo dire che l inquilino ha sempre pagato con diversi mesi di ritardo negli ultimi 4 anni: e' questa una ragione buona per esigere l annullamento del contratto? [/QUOTE]
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