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Locazione, Affitto e Sfratto
Rinnovo tacito: e' valido anche se l'inquilino e' moroso?
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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 424423" data-attributes="member: 42040"><p>No. Non è un motivo valido per negare, alla fine del quarto anno, il rinnovo del contratto per il secondo quadriennio.</p><p></p><p>I motivi sono esclusivamente quelli elencati nell'art. 3, c. 1 legge 431/1998.</p><p>Nella lettera di disdetta il locatore deve indicare il motivo da lui addotto, senza fornire alcuna "prova dell'effettiva necessità".</p><p></p><p>Se però poi non realizza quanto previsto, ne sopporterà le conseguenze:</p><p></p><p><em>3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.</em></p><p><em></em></p><p><em>5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3. </em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 424423, member: 42040"] No. Non è un motivo valido per negare, alla fine del quarto anno, il rinnovo del contratto per il secondo quadriennio. I motivi sono esclusivamente quelli elencati nell'art. 3, c. 1 legge 431/1998. Nella lettera di disdetta il locatore deve indicare il motivo da lui addotto, senza fornire alcuna "prova dell'effettiva necessità". Se però poi non realizza quanto previsto, ne sopporterà le conseguenze: [I]3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito. 5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3. [/I] [/QUOTE]
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