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Rinuncia al diritto di abitazione
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 40496" data-attributes="member: 4594"><p>E' indubbio e indiscutibile che l'abitazione possa essere ceduta liberamente se tutti i proprietari cedono e colei che ha il diritto di abitazione rinuncia al suo diritto (l'articolo 1024 è derogabile con l' assenso di tutti gli aventi diritto)</p><p></p><p>Un breve ma molto interessante studio in materia (Caccavale-Ruotolo 2001, 602), conferma la pacifica possibilità della rinuncia al diritto di abitazione da parte del suo titolare, precisa che </p><p></p><p><<l’atto negoziale di alienazione della piena proprietà come libera dal diritto di abitazione, nel quale intervengano <strong>congiuntamente il proprietario e l’habitator (oltre che l’avente causa</strong>), può interpretarsi quale trasferimento della proprietà da parte del suo titolare con contestuale (rectius: logicamente preventiva) <strong>implicita rinuncia del diritto di abitazione da parte dell’habitator medesimo. </strong><strong>Analogamente deve ritenersi legittimo l’atto con il quale l’abitazione venga acquistata da un altro soggetto, qualora vi partecipino, in via congiunta, proprietario e titolare del diritto di abitazione,</strong> potendosi l’atto stesso configurare come costituzione da parte del proprietario di un nuovo diritto di abitazione a favore del terzo, e <strong>contestuale implicita rinuncia a quello proprio, da parte dell’attuale habitator>> </strong>(Caccavale-Ruotolo 2001, 603).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 40496, member: 4594"] E' indubbio e indiscutibile che l'abitazione possa essere ceduta liberamente se tutti i proprietari cedono e colei che ha il diritto di abitazione rinuncia al suo diritto (l'articolo 1024 è derogabile con l' assenso di tutti gli aventi diritto) Un breve ma molto interessante studio in materia (Caccavale-Ruotolo 2001, 602), conferma la pacifica possibilità della rinuncia al diritto di abitazione da parte del suo titolare, precisa che <<l’atto negoziale di alienazione della piena proprietà come libera dal diritto di abitazione, nel quale intervengano [B]congiuntamente il proprietario e l’habitator (oltre che l’avente causa[/B]), può interpretarsi quale trasferimento della proprietà da parte del suo titolare con contestuale (rectius: logicamente preventiva) [B]implicita rinuncia del diritto di abitazione da parte dell’habitator medesimo. [/B][B]Analogamente deve ritenersi legittimo l’atto con il quale l’abitazione venga acquistata da un altro soggetto, qualora vi partecipino, in via congiunta, proprietario e titolare del diritto di abitazione,[/B] potendosi l’atto stesso configurare come costituzione da parte del proprietario di un nuovo diritto di abitazione a favore del terzo, e [B]contestuale implicita rinuncia a quello proprio, da parte dell’attuale habitator>> [/B](Caccavale-Ruotolo 2001, 603). [/QUOTE]
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