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Testo
<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 40731" data-attributes="member: 13295"><p>Il divieto di cessione di detto diritto è limitato in quanto svolge una funzione di tutela nei confronti del beneficiario, ma nel caso prospettato colei che gode di detto diritto è anche comproprietaria e conseguente rientra nella sua piena disponibilità rinunciarvi:</p><p>La ratio del divieto posto dall'art. 1024 c.c. risiede nella facoltà intrinseca del beneficiario di abitare la casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, con l'esclusione dell'ingresso di altre persone che, in assenza del gradimento da parte del nudo proprietario, si risolverebbe in una lesione del diritto di proprietà.</p><p>Secondo la comune opinione non è lecita la mera cessione del mero esercizio del diritto.</p><p>Dal divieto di cessione si è fatto derivare il conseguente divieto di concessione di ipoteca e di pignoramento ma la moderna dottrina e la più recente giurisprudenza hanno sottoposto a stringente critica tali conclusioni. </p><p>Da parte di un Giudice di merito (Trib. Lecce 30.7.2003, inedita) si è quindi osservato che la cessione volontaria è cosa diversa dalla sequestrabilità e dalla pignorabilità e che occorre tenere conto, proprio secondo la consolidata opinione, l'art. 1024 c.c. è ampiamente derogabile.</p><p>Si è così giunti, anche in dottrina (Caccavale - Ruotolo 2001, 603), a ritenere lecita la disposizione del diritto di abitazione qualora ciò avvenga congiuntamente alla disposizione della nuda proprietà, giacché, in simile fattispecie, il concorrente consenso del nudo proprietario e dell'habitator è idoneo ad integrare quel consenso derogatorio all'art. 1024 c.c. che viene pacificamente accettato anche dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 40731, member: 13295"] Il divieto di cessione di detto diritto è limitato in quanto svolge una funzione di tutela nei confronti del beneficiario, ma nel caso prospettato colei che gode di detto diritto è anche comproprietaria e conseguente rientra nella sua piena disponibilità rinunciarvi: La ratio del divieto posto dall'art. 1024 c.c. risiede nella facoltà intrinseca del beneficiario di abitare la casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, con l'esclusione dell'ingresso di altre persone che, in assenza del gradimento da parte del nudo proprietario, si risolverebbe in una lesione del diritto di proprietà. Secondo la comune opinione non è lecita la mera cessione del mero esercizio del diritto. Dal divieto di cessione si è fatto derivare il conseguente divieto di concessione di ipoteca e di pignoramento ma la moderna dottrina e la più recente giurisprudenza hanno sottoposto a stringente critica tali conclusioni. Da parte di un Giudice di merito (Trib. Lecce 30.7.2003, inedita) si è quindi osservato che la cessione volontaria è cosa diversa dalla sequestrabilità e dalla pignorabilità e che occorre tenere conto, proprio secondo la consolidata opinione, l'art. 1024 c.c. è ampiamente derogabile. Si è così giunti, anche in dottrina (Caccavale - Ruotolo 2001, 603), a ritenere lecita la disposizione del diritto di abitazione qualora ciò avvenga congiuntamente alla disposizione della nuda proprietà, giacché, in simile fattispecie, il concorrente consenso del nudo proprietario e dell'habitator è idoneo ad integrare quel consenso derogatorio all'art. 1024 c.c. che viene pacificamente accettato anche dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza. [/QUOTE]
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