Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Rinuncia eredità e figlio minore
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 353121" data-attributes="member: 15764"><p>non fare castelli in aria. Se il padre del minore rinuncia alla eredità la rinuncia deve essere fatta con atto scritto redatto da un notaio, oppure consegnato presso la Cancelleria del tribunale dove si è aperta la successione, la rinuncia verrà inserita nel Registro delle Successioni.</p><p>L'erede legittimo ha tempo 10 anni per accettare l'eredità: in questo periodo non deve compiere atti dai quali si possa desumere la accettazione tacita (per esempio pagare i debiti del de cuius usando i soldi del de cuius medesimo).</p><p>Non si può rinunciare solo ad una parte della eredità; inoltre usare l'attivo del de cuius per pagare il passivo del medesimo viene considerato come accettazione tacita della eredità.</p><p>Trascorsi 10 anni per dichiarare la propria volontà successoria l'erede legittimo perde il diritto di accettare o rinunciare all'eredità. Però tieni presente che se l'erede è già in possesso anche di uno solo dei beni caduti in successione, per esempio abita in un appartamento del de cuius, questa persona deve fare richiesta di accettazione con beneficio di inventario ed ha 3 mesi di tempo dalla apertura della successione per fare l'inventario e 40 giorni dalla fine dell'inventario per esprimere la sua volontà. anche la accettazione con beneficio di inventario va fatto preso un notaio per l'inserimento nel Registro delle Successioni.</p><p>Ricordati che i creditori dell'erede possono impugnare la rinuncia entro 5 anni dalla rinuncia stessa, perché, come ti è già stato detto, questa rinuncia nasconderebbe la volontà di non pagare i creditori dell'erede.</p><p>Se il rinunziante è l'unico chiamato, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse: in questo caso il figlio. Se quest'ultimo è minore o incapace la sua accettazione deve per forza essere con beneficio di inventario e va richiesta da entrambi i genitori al giudice tutelare. La richiesta di accettazione con beneficio di inventario da 3 mesi di tempo dalla apertura della successione per fare l'inventario e 40 giorni dalla fine dell'inventario per esprimere la volontà di accettare o meno. Se l'inventario sarà positivo sarà difficile che il Giudice accetti la rinuncia all'eredità del soggetto succeduto per rappresentazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 353121, member: 15764"] non fare castelli in aria. Se il padre del minore rinuncia alla eredità la rinuncia deve essere fatta con atto scritto redatto da un notaio, oppure consegnato presso la Cancelleria del tribunale dove si è aperta la successione, la rinuncia verrà inserita nel Registro delle Successioni. L'erede legittimo ha tempo 10 anni per accettare l'eredità: in questo periodo non deve compiere atti dai quali si possa desumere la accettazione tacita (per esempio pagare i debiti del de cuius usando i soldi del de cuius medesimo). Non si può rinunciare solo ad una parte della eredità; inoltre usare l'attivo del de cuius per pagare il passivo del medesimo viene considerato come accettazione tacita della eredità. Trascorsi 10 anni per dichiarare la propria volontà successoria l'erede legittimo perde il diritto di accettare o rinunciare all'eredità. Però tieni presente che se l'erede è già in possesso anche di uno solo dei beni caduti in successione, per esempio abita in un appartamento del de cuius, questa persona deve fare richiesta di accettazione con beneficio di inventario ed ha 3 mesi di tempo dalla apertura della successione per fare l'inventario e 40 giorni dalla fine dell'inventario per esprimere la sua volontà. anche la accettazione con beneficio di inventario va fatto preso un notaio per l'inserimento nel Registro delle Successioni. Ricordati che i creditori dell'erede possono impugnare la rinuncia entro 5 anni dalla rinuncia stessa, perché, come ti è già stato detto, questa rinuncia nasconderebbe la volontà di non pagare i creditori dell'erede. Se il rinunziante è l'unico chiamato, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse: in questo caso il figlio. Se quest'ultimo è minore o incapace la sua accettazione deve per forza essere con beneficio di inventario e va richiesta da entrambi i genitori al giudice tutelare. La richiesta di accettazione con beneficio di inventario da 3 mesi di tempo dalla apertura della successione per fare l'inventario e 40 giorni dalla fine dell'inventario per esprimere la volontà di accettare o meno. Se l'inventario sarà positivo sarà difficile che il Giudice accetti la rinuncia all'eredità del soggetto succeduto per rappresentazione. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Rinuncia eredità e figlio minore
Alto