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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 210071" data-attributes="member: 4594"><p>;<span style="color: rgb(179, 0, 0)"><strong>In fatto</strong></span></p><p>La questione a mio avviso è un po' complessa in quanto stiamo parlando di un condominio ( che è tale dove ci sono parti comuni) partecipato da un condomino singolo e da una comunione interna ( i fratelli comproprietari pro-quota) all'interno della quale (comunione interna) è impossibile designare la nomina del rappresentante comune (causa le varie posizioni contrastanti dei fratelli) ex art.67 d.a.c.c, 2 comma</p><p>Per cui</p><p>-in primo luogo andrebbe nominato il rappresentante alla comunione</p><p>-in secondo luogo tramite un assemblea, assunte le decisioni sulla base di millesimi predisposti consensualmente o giudizialmente da un tecnico</p><p>L'organizzazione del condominio rappresentato nel quesito fa acqua da tutte le parti ; per uscire da una situazione ( ovviamente sempre che non si trovi accordo unanime ) e dalla paralisi non vedo altra soluzione che il ricorso alla conciliazione- mediazione ( basta clikkare in alto su cerca nel forum per sapere di cosa si tratta)</p><p> </p><p><span style="color: rgb(179, 0, 0)"><strong>In diritto</strong></span></p><p>Sotto il profilo dell’amministrazione, la gestione della cosa comune include tutti quegli atti volti al miglioramento e/o alla conservazione della cosa comune. L' articolo <strong>1105, 1° comma,</strong> del codice civile stabilisce che “tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere alla gestione della cosa comune”. Da ciò deriva che il singolo comunista non può singolarmente amministrare la cosa stessa, in quanto è indispensabile il concorso degli altri comunisti. Assume quindi un ruolo centrale in tale ambito, l’assemblea dei compartecipi al condominio , quale organo competente sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione, salva la nomina di un amministratore al quale delegare gli atti di ordinaria amministrazione. (il ricorso per la nomina su puo' fare senza avvocato -nel blog c'è un richiamo all'argomento)</p><p> </p><p><span style="color: rgb(179, 0, 0)"><strong>Appendice legislativa</strong></span></p><p><strong>Art. 1105cc .-Amministrazione.</strong>Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.2-Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.3-Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.4-Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria.( ndr : prima occorre andare in conciliazione ) Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.</p><p><strong>Art. 67. d.a.c.c. </strong></p><p>2.Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.</p><p><strong>Art. 1106.cc-Regolamento della comunione e nomina di amministratore.1.</strong>Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.2-Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 210071, member: 4594"] ;[COLOR=rgb(179, 0, 0)][B]In fatto[/B][/COLOR] La questione a mio avviso è un po' complessa in quanto stiamo parlando di un condominio ( che è tale dove ci sono parti comuni) partecipato da un condomino singolo e da una comunione interna ( i fratelli comproprietari pro-quota) all'interno della quale (comunione interna) è impossibile designare la nomina del rappresentante comune (causa le varie posizioni contrastanti dei fratelli) ex art.67 d.a.c.c, 2 comma Per cui -in primo luogo andrebbe nominato il rappresentante alla comunione -in secondo luogo tramite un assemblea, assunte le decisioni sulla base di millesimi predisposti consensualmente o giudizialmente da un tecnico L'organizzazione del condominio rappresentato nel quesito fa acqua da tutte le parti ; per uscire da una situazione ( ovviamente sempre che non si trovi accordo unanime ) e dalla paralisi non vedo altra soluzione che il ricorso alla conciliazione- mediazione ( basta clikkare in alto su cerca nel forum per sapere di cosa si tratta) [COLOR=rgb(179, 0, 0)][B]In diritto[/B][/COLOR] Sotto il profilo dell’amministrazione, la gestione della cosa comune include tutti quegli atti volti al miglioramento e/o alla conservazione della cosa comune. L' articolo [B]1105, 1° comma,[/B] del codice civile stabilisce che “tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere alla gestione della cosa comune”. Da ciò deriva che il singolo comunista non può singolarmente amministrare la cosa stessa, in quanto è indispensabile il concorso degli altri comunisti. Assume quindi un ruolo centrale in tale ambito, l’assemblea dei compartecipi al condominio , quale organo competente sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione, salva la nomina di un amministratore al quale delegare gli atti di ordinaria amministrazione. (il ricorso per la nomina su puo' fare senza avvocato -nel blog c'è un richiamo all'argomento) [COLOR=rgb(179, 0, 0)][B]Appendice legislativa[/B][/COLOR] [B]Art. 1105cc .-Amministrazione.[/B]Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.2-Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.3-Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.4-Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria.( ndr : prima occorre andare in conciliazione ) Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore. [B]Art. 67. d.a.c.c. [/B] 2.Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice. [B]Art. 1106.cc-Regolamento della comunione e nomina di amministratore.1.[/B]Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.2-Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore. [/QUOTE]
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