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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 267352" data-attributes="member: 15253"><p>Non è esattamente così, nel senso che a Genova l'aliquota della TASI è prevista nello 0,10%, ma <u>solamente</u> per:</p><p>- gli immobili strumentali all'attività agricola di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;</p><p>- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p><p>Tutti gli altri immobili sono soggetti all'aliquota 0%, e pertanto nemmeno il proprietario degli immobili locati paga la TASI.</p><p>Tale situazione scaturisce però dalla deliberazione del consiglio comunale con cui sono state stabilite le aliquote del tributo, e non dal suo regolamento, il cui art. 3, comma 2 (invece) recita:</p><p><em>Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 267352, member: 15253"] Non è esattamente così, nel senso che a Genova l'aliquota della TASI è prevista nello 0,10%, ma [U]solamente[/U] per: - gli immobili strumentali all'attività agricola di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011; - i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Tutti gli altri immobili sono soggetti all'aliquota 0%, e pertanto nemmeno il proprietario degli immobili locati paga la TASI. Tale situazione scaturisce però dalla deliberazione del consiglio comunale con cui sono state stabilite le aliquote del tributo, e non dal suo regolamento, il cui art. 3, comma 2 (invece) recita: [I]Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo.[/I] [/QUOTE]
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