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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 86229" data-attributes="member: 15253"><p>Premesso che la richiesta per ottenere il "patrocinio a spese dello Stato" (questa è la denominazione corretta) si presenta alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso.</p><p>La Corte di Appello a nulla c'entra.</p><p>È possibile richiedere il duplicato di buoni fruttiferi postali smarriti/sottratti/distrutti previo espletamento della procedura di ammortamento, secondo le norme contenute nella Legge 30 luglio 1951, n. 948. La duplicazione può essere richiesta presso qualunque ufficio postale mediante compilazione e sottoscrizione della denuncia di perdita (Mod. W136355) sulla quale devono essere indicati gli estremi necessari per l'identificazione del buono e, sommariamente, le circostanze dell'evento nonché, in caso di smarrimento/sottrazione, gli estremi della denuncia presentata agli Organi di Pubblica Sicurezza. La richiesta deve essere fatta dall'intestatario o da un suo procuratore (da tutti gli intestatari in caso di buoni cointestati con o senza la clausola "pari facoltà di rimborso"), nel caso di un intestatario minore di età dai genitori in qualità di esercenti la patria potestà, da tutti gli eredi in caso di titoli caduti in successione. Secondo la normativa vigente, l'ufficio postale provvede a affiggere nei propri locali aperti al pubblico un "avviso/diffida" per 30 giorni consecutivi nel caso di buoni dal valore nominale inferiore a 516,46 euro (1.000.000 di lire) o 90 giorni consecutivi nel caso di buoni dal valore nominale uguale o superiore a 516,46 euro (1.000.000 di lire). Trascorso tale periodo è possibile il rilascio del duplicato. La duplicazione del buono cartaceo comporta il pagamento di euro 1,55 indipendentemente dal valore nominale dello stesso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 86229, member: 15253"] Premesso che la richiesta per ottenere il "patrocinio a spese dello Stato" (questa è la denominazione corretta) si presenta alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso. La Corte di Appello a nulla c'entra. È possibile richiedere il duplicato di buoni fruttiferi postali smarriti/sottratti/distrutti previo espletamento della procedura di ammortamento, secondo le norme contenute nella Legge 30 luglio 1951, n. 948. La duplicazione può essere richiesta presso qualunque ufficio postale mediante compilazione e sottoscrizione della denuncia di perdita (Mod. W136355) sulla quale devono essere indicati gli estremi necessari per l'identificazione del buono e, sommariamente, le circostanze dell'evento nonché, in caso di smarrimento/sottrazione, gli estremi della denuncia presentata agli Organi di Pubblica Sicurezza. La richiesta deve essere fatta dall'intestatario o da un suo procuratore (da tutti gli intestatari in caso di buoni cointestati con o senza la clausola "pari facoltà di rimborso"), nel caso di un intestatario minore di età dai genitori in qualità di esercenti la patria potestà, da tutti gli eredi in caso di titoli caduti in successione. Secondo la normativa vigente, l'ufficio postale provvede a affiggere nei propri locali aperti al pubblico un "avviso/diffida" per 30 giorni consecutivi nel caso di buoni dal valore nominale inferiore a 516,46 euro (1.000.000 di lire) o 90 giorni consecutivi nel caso di buoni dal valore nominale uguale o superiore a 516,46 euro (1.000.000 di lire). Trascorso tale periodo è possibile il rilascio del duplicato. La duplicazione del buono cartaceo comporta il pagamento di euro 1,55 indipendentemente dal valore nominale dello stesso. [/QUOTE]
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