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Testo
<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 215534" data-attributes="member: 46111"><p>Vediamo fra questi motivi quelli pertinenti:</p><p><em>Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: </em></p><p> <em></em></p><p><em>a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; </em></p><p> <em></em></p><p><em>......</em></p><p> <em></em></p><p><em>g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392</em>”.</p><p></p><p>Posto che Ombrettina non ha specificato quando sia stato stipulato il contratto e/o quando sarebbe la scadenza "utile" dei primi 4 anni...direi che , con il rispetto dei canonici 6 mesi, non è difficile richiamare la casistica dei punti esposti.</p><p></p><p>Quindi non è "impossibile" recedere dal contratto...ma solo alla scadenza dei primi 4 anni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 215534, member: 46111"] Vediamo fra questi motivi quelli pertinenti: [I]Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; ...... g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392[/I]”. Posto che Ombrettina non ha specificato quando sia stato stipulato il contratto e/o quando sarebbe la scadenza "utile" dei primi 4 anni...direi che , con il rispetto dei canonici 6 mesi, non è difficile richiamare la casistica dei punti esposti. Quindi non è "impossibile" recedere dal contratto...ma solo alla scadenza dei primi 4 anni. [/QUOTE]
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