Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Risoluzione anticipata del contratto d'affitto
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="wmar" data-source="post: 215699" data-attributes="member: 38742"><p>Fermo rimanendo, però, che - come ricordava Nemesis - il pagamento dei canoni arretrati da parte del conduttore <strong>non estingue</strong> la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento (sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi), ma fa solamente decadere la possibilità della convalida dello sfratto per morosità.</p><p>A parte questo. Dunque, quel che stai dicendo è che se, per esempio a distanza di 18 mesi dalla "prima" scadenza contrattuale, il locatore comincia un'azione di sfratto per morosità, ciò non può influenzare in alcun modo l'esercizio del diritto al riottenimento dell'immobile in seguito al diniego della proroga del contratto (e all'eventuale inottemperanza del conduttore)?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="wmar, post: 215699, member: 38742"] Fermo rimanendo, però, che - come ricordava Nemesis - il pagamento dei canoni arretrati da parte del conduttore [B]non estingue[/B] la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento (sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi), ma fa solamente decadere la possibilità della convalida dello sfratto per morosità. A parte questo. Dunque, quel che stai dicendo è che se, per esempio a distanza di 18 mesi dalla "prima" scadenza contrattuale, il locatore comincia un'azione di sfratto per morosità, ciò non può influenzare in alcun modo l'esercizio del diritto al riottenimento dell'immobile in seguito al diniego della proroga del contratto (e all'eventuale inottemperanza del conduttore)? [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Risoluzione anticipata del contratto d'affitto
Alto