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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 77264" data-attributes="member: 17237"><p>Beh io proprio non lo "ringrazierei", visto che non rispettare quanto sottoscritto in un contratto non solo è un comportamento censurabile, ma in questo caso rischia di arrecare un danno patrimoniale non indifferente al locatore. Infatti, se l'inquilino se ne andasse a fine mese lasciando solo la cauzione pari a una mensilità, arrecherebbe al proprietario un danno pari a cinque mensilità del canone più le eventuali spese di ripristino per danni ai locali per le quali il locatore non potrebbe rivalersi sulla cauzione, risultando questa azzerata.</p><p>Ricordiamo che un contratto non è una serie di "consigli" che si possono più o meno disattendere, a seconda degli umori, delle consuetudini e delle vicissitudini dei contraenti, bensì la forma più importante di negozio giuridico. Dal contratto derivano i rapporti obbligatori tra le parti o diritti reali. Come atto giuridico, il contratto è l'espressione dell'accordo delle parti.</p><p><em>Art 1321 del Codice Civile: Nozione di contratto</em></p><p><em>"Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, <strong>regolare</strong> o estinguere tra loro un rapporto giuridico di carattere patrimoniale."</em> </p><p>Art. 1372 del Codice Civile: Efficacia del contratto</p><p><em>"Il contratto ha <strong>forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso</strong> o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge."</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 77264, member: 17237"] Beh io proprio non lo "ringrazierei", visto che non rispettare quanto sottoscritto in un contratto non solo è un comportamento censurabile, ma in questo caso rischia di arrecare un danno patrimoniale non indifferente al locatore. Infatti, se l'inquilino se ne andasse a fine mese lasciando solo la cauzione pari a una mensilità, arrecherebbe al proprietario un danno pari a cinque mensilità del canone più le eventuali spese di ripristino per danni ai locali per le quali il locatore non potrebbe rivalersi sulla cauzione, risultando questa azzerata. Ricordiamo che un contratto non è una serie di "consigli" che si possono più o meno disattendere, a seconda degli umori, delle consuetudini e delle vicissitudini dei contraenti, bensì la forma più importante di negozio giuridico. Dal contratto derivano i rapporti obbligatori tra le parti o diritti reali. Come atto giuridico, il contratto è l'espressione dell'accordo delle parti. [I]Art 1321 del Codice Civile: Nozione di contratto "Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, [B]regolare[/B] o estinguere tra loro un rapporto giuridico di carattere patrimoniale."[/I] Art. 1372 del Codice Civile: Efficacia del contratto [I]"Il contratto ha [B]forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso[/B] o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge."[/I] [/QUOTE]
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