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Risoluzione Contratto d'Affitto Commerciale da parte del Conduttore
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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 77315" data-attributes="member: 17237"><p>Chiariamo questo punto.</p><p>Nel contratto, davvero mal formulato, è scritto questo passo al punto 1:</p><p><em>"Qualora 6 mesi prima della scadenza del presente contratto non verrà data da una delle parti disdetta mediante raccomandata A.R., esso s'intende rinnovato per la stessa durata ed alle stesse condizioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 29 della legge n. 392/78."</em></p><p>Questa clausola, aldilà del mancato uso del congiuntivo, è da ritenersi nulla perché contraria alla Legge, ovvero a quanto stabilito proprio nell'art. 28 della Legge 392/78, in base al quale per il tipo di attività in questione le parti possono darsi disdetta del tacito rinnovo del contratto solo con 12 mesi di preavviso e mediante lettera raccomandata. </p><p><em>"Art. 28 - Rinnovazione del contratto.</em></p><p><em>Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti."</em>Pertanto l'art. 1 del contratto si applica solo per quanto riguarda la scadenza dei sei anni o dei dodici anni e non nel corso del contratto stesso.</p><p>La Legge non vieta però che nel contratto possa essere prevista la possibilità, d aparte del conduttore, di recedere anticipatamente anche durante il normale corso della locazione, con disdetta e preavviso che possono essere definiti nel contratto stesso. Tale possibilità non spetta invece al locatore.</p><p>Orbene, nel contratto in questione tale possibilità <strong>semplicemente non è prevista</strong>. </p><p>Pertanto, firmando quel pezzo di carta, il conduttore si è impegnato a locare l'immobile per almeno sei anni. Solo se arrivato al termine del quinto anno avesse inviato la raccomandata a.r. con la disdetta, avrebbe potuto chiudere il rapporto.</p><p>Il fatto che la risoluzione anticipata non sia contrattualmente prevista, cara Simonetta Menini, non vuol dire che il conduttore possa recedere dal contratto quando vuole e con il preavviso che vuole, semmai il contrario.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 77315, member: 17237"] Chiariamo questo punto. Nel contratto, davvero mal formulato, è scritto questo passo al punto 1: [I]"Qualora 6 mesi prima della scadenza del presente contratto non verrà data da una delle parti disdetta mediante raccomandata A.R., esso s'intende rinnovato per la stessa durata ed alle stesse condizioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 29 della legge n. 392/78."[/I] Questa clausola, aldilà del mancato uso del congiuntivo, è da ritenersi nulla perché contraria alla Legge, ovvero a quanto stabilito proprio nell'art. 28 della Legge 392/78, in base al quale per il tipo di attività in questione le parti possono darsi disdetta del tacito rinnovo del contratto solo con 12 mesi di preavviso e mediante lettera raccomandata. [I]"Art. 28 - Rinnovazione del contratto. Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti."[/I]Pertanto l'art. 1 del contratto si applica solo per quanto riguarda la scadenza dei sei anni o dei dodici anni e non nel corso del contratto stesso. La Legge non vieta però che nel contratto possa essere prevista la possibilità, d aparte del conduttore, di recedere anticipatamente anche durante il normale corso della locazione, con disdetta e preavviso che possono essere definiti nel contratto stesso. Tale possibilità non spetta invece al locatore. Orbene, nel contratto in questione tale possibilità [B]semplicemente non è prevista[/B]. Pertanto, firmando quel pezzo di carta, il conduttore si è impegnato a locare l'immobile per almeno sei anni. Solo se arrivato al termine del quinto anno avesse inviato la raccomandata a.r. con la disdetta, avrebbe potuto chiudere il rapporto. Il fatto che la risoluzione anticipata non sia contrattualmente prevista, cara Simonetta Menini, non vuol dire che il conduttore possa recedere dal contratto quando vuole e con il preavviso che vuole, semmai il contrario. [/QUOTE]
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