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Testo
<blockquote data-quote="Marco Costa" data-source="post: 31064" data-attributes="member: 11545"><p>salve...</p><p>ti passo alcuni appunti... da valutare in base agli effettivi giorni di ritardo (che mi pare siano inferiori ai 20gg) e al conseguente valore del debito superiore a 2 mensilita' (che mi pare non venga superato)</p><p></p><p>Il mancato pagamento del canone di locazione, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza, costituisce, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 392 del 1978, motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1455 c.c., senza che il giudice possa compiere una valutazione discrezionale dell’importanza dell’inadempimento, che è operata ex lege; tuttavia a norma dell’art. 55 della citata legge è consentito al conduttore, in deroga al disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 1453 c.c., di evitare la risoluzione versando alla prima udienza, o nel termine assegnatogli dal giudice, l’importo dei canoni scaduti, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate. </p><p>Cass., sez. III, 17 aprile 1987, n. 3791, </p><p></p><p>Con l’art. 5 della legge n. 392 del 1978 cosiddetta dell’equo canone il legislatore ha effettuato una valutazione dell’importanza dell’inadempimento del conduttore nel pagamento del canone locatizio (o degli oneri accessori) ai fini della risoluzione del contratto, escludendo il potere discrezionale del giudice di cui all`art. 1455 c.c., con la conseguenza che, ove il ritardo nel pagamento si protragga per un periodo inferiore a venti giorni dalla scadenza prevista - ovvero la somma dovuta per oneri accessori non superi l’importo di due mensilità del canone - l’inadempimento, pur sussistente, è di scarsa importanza per una valutazione operata dal legislatore e non comporta, ai sensi dell’art. 1455 c.c. richiamato dallo stesso art. 5, la risoluzione del contratto. </p><p>Cass., sez. III, 16 luglio 1986, n. 4598.</p><p></p><p>Nel periodo attuale di crisi e' gia' molto avere un Conduttore pagante , a meno che tu voglia con questo appiglio interrompere un contratto con canone ampiamente fuori mercato , ovvero molto piu' basso di quello attualmente realizzabile per il tuo appartamento</p><p>cordiali saluti Marco <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /> <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Marco Costa, post: 31064, member: 11545"] salve... ti passo alcuni appunti... da valutare in base agli effettivi giorni di ritardo (che mi pare siano inferiori ai 20gg) e al conseguente valore del debito superiore a 2 mensilita' (che mi pare non venga superato) Il mancato pagamento del canone di locazione, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza, costituisce, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 392 del 1978, motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1455 c.c., senza che il giudice possa compiere una valutazione discrezionale dell’importanza dell’inadempimento, che è operata ex lege; tuttavia a norma dell’art. 55 della citata legge è consentito al conduttore, in deroga al disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 1453 c.c., di evitare la risoluzione versando alla prima udienza, o nel termine assegnatogli dal giudice, l’importo dei canoni scaduti, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate. Cass., sez. III, 17 aprile 1987, n. 3791, Con l’art. 5 della legge n. 392 del 1978 cosiddetta dell’equo canone il legislatore ha effettuato una valutazione dell’importanza dell’inadempimento del conduttore nel pagamento del canone locatizio (o degli oneri accessori) ai fini della risoluzione del contratto, escludendo il potere discrezionale del giudice di cui all`art. 1455 c.c., con la conseguenza che, ove il ritardo nel pagamento si protragga per un periodo inferiore a venti giorni dalla scadenza prevista - ovvero la somma dovuta per oneri accessori non superi l’importo di due mensilità del canone - l’inadempimento, pur sussistente, è di scarsa importanza per una valutazione operata dal legislatore e non comporta, ai sensi dell’art. 1455 c.c. richiamato dallo stesso art. 5, la risoluzione del contratto. Cass., sez. III, 16 luglio 1986, n. 4598. Nel periodo attuale di crisi e' gia' molto avere un Conduttore pagante , a meno che tu voglia con questo appiglio interrompere un contratto con canone ampiamente fuori mercato , ovvero molto piu' basso di quello attualmente realizzabile per il tuo appartamento cordiali saluti Marco ;-) ;-) [/QUOTE]
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