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Area Tecnica ed Edilizia
Edilizia, Appalti e Materiali da Costruzione
Ristrutturazione del tetto, grondaia ed eventuale pittura facciata
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<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 255353" data-attributes="member: 35382"><p>Qui effettivamente mi ostino: intanto di ostinati qui siamo sicuramente in due, ma è cosa del tutto ininfluente; quello che invece temo per la nostra [USER=48374]@Principia[/USER] è che possa trovare di ostinato soprattutto qualche solerte impiegato della Agenzia delle Entrate che si metta in mente di mettere in dubbio la straordinarietà della tecnica realizzativa dell'opera. Il che sarebbe abbastanza fastidioso.</p><p></p><p></p><p>Per la precisione la scrivente ha chiesto come comportarsi per godere della detrazione, dovendo eseguire i lavori di cui lei riporta l'elenco. E' una di quelle piccole differenze, un dettaglio, sulle quali noi inesperti potremmo scivolare su una buccia di banana: per questo prosperano gli esperti, commercialisti geometri avvocati professionisti in genere ecc, che sanno inquadrare un quadro dentro un tondo, facendolo passare per la toppa della serratura.</p><p></p><p>Spero le sia chiaro che non ho alcuna collusione e simpatia con tal genie di professionisti, anzi. Ma ho imparato a coglierne i lati positivi, senza farmi impressionare dai loro atteggiamenti, a volte arroganti, o snobistici, a volte schermo anche della loro poca competenza. </p><p></p><p>Le spiego cosa temo. Partiamo sempre dalla solita guida delle giovani marmotte, fornitaci da Agenzia delle Entrate . </p><p>Pag. 9 e seguenti:</p><p></p><p></p><p>Leggerò sempre male, ma se a leggere come me sarà anche l'impiegato di turno della Agenzia delle Entrate, presumo che la nostra [USER=48374]@Principia[/USER] dovrà farsi assistere da un bravo fiscalista, e giocare in difesa.</p><p></p><p>Vediamo poi come la Guida si esprime sui documenti da conservare: pag. 12</p><p></p><p>Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. </p><p>In particolare, oltre ai documenti indicati più avanti (comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente deve essere in possesso di: </p><p> domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito) </p><p> ricevute di pagamento dell’imposta comunale (ICI-IMU), se dovuta </p><p> delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese </p><p> dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi</p><p> abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) <u>o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui <strong>indicare la data di inizio dei lavori</strong> e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.</u></p><p></p><p>L'ultimo punto sottolineato non è il massimo della chiarezza, nel senso che non si indica a chi debba essere prodotta tale dichiarazione ed attestazione; ed appare singolare che sia l'interessato ad autocertificare la ammissibilità alle agevolazioni degli interventi eseguiti.</p><p></p><p>Io ne ho tratto la conclusione che una <strong>banale C.I.L. (non obbligatoria) </strong>sottoscritta da un tecnico, con <u>data protocollata dal Comune</u>, che riporti ad es. la seguente dicitura</p><p>[ATTACH=full]3580[/ATTACH] </p><p></p><p>metta al riparo la detraibilità da ogni eventuale contro parere. </p><p></p><p>p.s.: Come vede ho riportato esattamente una parte di CIL, consigliatami da un geometra, per evitare contestazioni. Nella realtà si era reso necessario riparare il tetto a seguito di una tromba d'aria, che aveva rotto e rimosso le tegole.</p><p>Il suo costo è stato di un ordine di grandezza inferiore alla spesa totale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 255353, member: 35382"] Qui effettivamente mi ostino: intanto di ostinati qui siamo sicuramente in due, ma è cosa del tutto ininfluente; quello che invece temo per la nostra [USER=48374]@Principia[/USER] è che possa trovare di ostinato soprattutto qualche solerte impiegato della Agenzia delle Entrate che si metta in mente di mettere in dubbio la straordinarietà della tecnica realizzativa dell'opera. Il che sarebbe abbastanza fastidioso. Per la precisione la scrivente ha chiesto come comportarsi per godere della detrazione, dovendo eseguire i lavori di cui lei riporta l'elenco. E' una di quelle piccole differenze, un dettaglio, sulle quali noi inesperti potremmo scivolare su una buccia di banana: per questo prosperano gli esperti, commercialisti geometri avvocati professionisti in genere ecc, che sanno inquadrare un quadro dentro un tondo, facendolo passare per la toppa della serratura. Spero le sia chiaro che non ho alcuna collusione e simpatia con tal genie di professionisti, anzi. Ma ho imparato a coglierne i lati positivi, senza farmi impressionare dai loro atteggiamenti, a volte arroganti, o snobistici, a volte schermo anche della loro poca competenza. Le spiego cosa temo. Partiamo sempre dalla solita guida delle giovani marmotte, fornitaci da Agenzia delle Entrate . Pag. 9 e seguenti: Leggerò sempre male, ma se a leggere come me sarà anche l'impiegato di turno della Agenzia delle Entrate, presumo che la nostra [USER=48374]@Principia[/USER] dovrà farsi assistere da un bravo fiscalista, e giocare in difesa. Vediamo poi come la Guida si esprime sui documenti da conservare: pag. 12 Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. In particolare, oltre ai documenti indicati più avanti (comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente deve essere in possesso di: domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito) ricevute di pagamento dell’imposta comunale (ICI-IMU), se dovuta delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) [U]o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui [B]indicare la data di inizio dei lavori[/B] e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.[/U] L'ultimo punto sottolineato non è il massimo della chiarezza, nel senso che non si indica a chi debba essere prodotta tale dichiarazione ed attestazione; ed appare singolare che sia l'interessato ad autocertificare la ammissibilità alle agevolazioni degli interventi eseguiti. Io ne ho tratto la conclusione che una [B]banale C.I.L. (non obbligatoria) [/B]sottoscritta da un tecnico, con [U]data protocollata dal Comune[/U], che riporti ad es. la seguente dicitura [ATTACH=full]3580[/ATTACH] metta al riparo la detraibilità da ogni eventuale contro parere. p.s.: Come vede ho riportato esattamente una parte di CIL, consigliatami da un geometra, per evitare contestazioni. Nella realtà si era reso necessario riparare il tetto a seguito di una tromba d'aria, che aveva rotto e rimosso le tegole. Il suo costo è stato di un ordine di grandezza inferiore alla spesa totale. [/QUOTE]
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