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<blockquote data-quote="SClaudio" data-source="post: 127643" data-attributes="member: 40052"><p>Scusa, ma quello che trovo scritto nelle fonti che ho citato la situazione sembra diversa...e ciò mi confonde.</p><p></p><p>In particolare sul sito dell'Agenzia delle Entrate trovo:</p><p>[CODE]</p><p>I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 - pdf e successive modificazioni.</p><p></p><p>In particolare, la detrazione IRPEF riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.</p><p></p><p>Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione IRPEF solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.</p><p></p><p>La detrazione spetta, inoltre, per:</p><p></p><p> * l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)</p><p> * la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992)</p><p> * l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi</p><p> * l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici</p><p> * le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile - anche non residenziale - danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).[/CODE]</p><p></p><p>E nel DPR citato trovo quindi la descrizione di "Intervento di manutenzione straordinaria":</p><p>[CODE]</p><p>b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche</p><p>necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,</p><p>nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e</p><p>tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole</p><p>unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;[/CODE]</p><p></p><p>In base a quanto citato, per il pavimento e il rifacimento bagni la detrazione è quindi possibile e non trovo, invece, quindi alcun riferimento al fatto che la discriminante debba essere il bisogno o meno di autorizzazione comunale (DIA o SCIA o quel che sia).</p><p></p><p>E' sbagliato il mio approccio?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SClaudio, post: 127643, member: 40052"] Scusa, ma quello che trovo scritto nelle fonti che ho citato la situazione sembra diversa...e ciò mi confonde. In particolare sul sito dell'Agenzia delle Entrate trovo: [CODE] I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 - pdf e successive modificazioni. In particolare, la detrazione IRPEF riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione IRPEF solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali. La detrazione spetta, inoltre, per: * l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione) * la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992) * l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi * l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici * le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile - anche non residenziale - danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).[/CODE] E nel DPR citato trovo quindi la descrizione di "Intervento di manutenzione straordinaria": [CODE] b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;[/CODE] In base a quanto citato, per il pavimento e il rifacimento bagni la detrazione è quindi possibile e non trovo, invece, quindi alcun riferimento al fatto che la discriminante debba essere il bisogno o meno di autorizzazione comunale (DIA o SCIA o quel che sia). E' sbagliato il mio approccio? [/QUOTE]
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