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<blockquote data-quote="essezeta67" data-source="post: 127800" data-attributes="member: 39862"><p>La stessa guida a pag. 11 recita: gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo quando riguardano le parti comuni condominiali. Gli stessi interventi eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze non danno diritto ad alcuna agevolazione.</p><p>Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione dei pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.</p><p>Se queste opere fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l'insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.</p><p></p><p>Un titolo abilitativo comunale conferma il tipo di intervento che viene realizzato: spesso la gente pensa sia ristrutturazione anche la realizzazione di semplici interventi di manutenzione ordinaria...</p><p>Inoltre in caso di controllo della documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate una abilitazione comunale rende certo il tipo di lavoro effettuato (come ho avuto l'occasione di constatare in alcuni casi di richiesta dei documenti giustificativi). Saluti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="essezeta67, post: 127800, member: 39862"] La stessa guida a pag. 11 recita: gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo quando riguardano le parti comuni condominiali. Gli stessi interventi eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze non danno diritto ad alcuna agevolazione. Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione dei pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. Se queste opere fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l'insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. Un titolo abilitativo comunale conferma il tipo di intervento che viene realizzato: spesso la gente pensa sia ristrutturazione anche la realizzazione di semplici interventi di manutenzione ordinaria... Inoltre in caso di controllo della documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate una abilitazione comunale rende certo il tipo di lavoro effettuato (come ho avuto l'occasione di constatare in alcuni casi di richiesta dei documenti giustificativi). Saluti. [/QUOTE]
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