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<blockquote data-quote="Certificatore" data-source="post: 200353" data-attributes="member: 14521"><p>Ciao, La notifica preliminare, come prevista dall'art. 99 del D.Lgs. 81/08 e smi, deve essere presentata quando vi sono più di un'impresa, all'interno dello stesso cantiere, oppure se vi sono più di 200 uomini/giorno.</p><p>Nel tuo caso ricadi pienamente all'interno del comma 3, 4 e 5 dello stesso articolo e pertanto il tuo coordinatore, deve effettuare l'integrazione inserendo anche i LA.</p><p></p><p><em>«... Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</em></p><p><em>1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure</em></p><p><em>generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:</em></p><p><em>a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di</em></p><p><em>lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;</em></p><p><em>b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.</em></p><p><em>1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al</em></p><p><em>responsabile del procedimento e al progettista.</em></p><p><em>2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i</em></p><p><em>documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).</em></p><p><em>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente,</em></p><p><em>anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento</em></p><p><em>dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.</em></p><p><em>4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il</em></p><p><em>responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in</em></p><p><em>possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.</em></p><p><em>5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica</em></p><p><em>impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese...»</em></p><p><em>Spero esserti stato d'aiuto.<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Certificatore, post: 200353, member: 14521"] Ciao, La notifica preliminare, come prevista dall'art. 99 del D.Lgs. 81/08 e smi, deve essere presentata quando vi sono più di un'impresa, all'interno dello stesso cantiere, oppure se vi sono più di 200 uomini/giorno. Nel tuo caso ricadi pienamente all'interno del comma 3, 4 e 5 dello stesso articolo e pertanto il tuo coordinatore, deve effettuare l'integrazione inserendo anche i LA. [I]«... Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese...» Spero esserti stato d'aiuto.(:[/I] [/QUOTE]
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