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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 262410" data-attributes="member: 15253"><p>È riconosciuta una maggiore detrazione (pari al 65%) delle spese effettuate fino al 31 dicembre 2016, sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.</p><p>Condizioni per la maggiore detrazione:</p><p>- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale o ad attività produttive;</p><p>- l’immobile deve trovarsi in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), i cui criteri di identificazione sono stati fissati con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;</p><p>- se l'intervento riguarda i centri storici, deve essere eseguito sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.</p><p>Sono agevolabili, inoltre, le spese per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio e le spese per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione.</p><p>Ciò premesso, i documenti da conservare ed esibire, a richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, sono gli stessi previsti per le "normali" ristrutturazioni edilizie:</p><p>- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;</p><p>- fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di</p><p>realizzazione degli interventi effettuati;</p><p>- bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, in modo che la banca (o Poste italiane) possa operare la ritenuta dell'8%;</p><p>- altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (per esempio oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione);</p><p>- ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;</p><p>- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 262410, member: 15253"] È riconosciuta una maggiore detrazione (pari al 65%) delle spese effettuate fino al 31 dicembre 2016, sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Condizioni per la maggiore detrazione: - l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale o ad attività produttive; - l’immobile deve trovarsi in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), i cui criteri di identificazione sono stati fissati con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003; - se l'intervento riguarda i centri storici, deve essere eseguito sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono agevolabili, inoltre, le spese per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio e le spese per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione. Ciò premesso, i documenti da conservare ed esibire, a richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, sono gli stessi previsti per le "normali" ristrutturazioni edilizie: - abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente; - fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati; - bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, in modo che la banca (o Poste italiane) possa operare la ritenuta dell'8%; - altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (per esempio oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione); - ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta; - comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri. [/QUOTE]
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