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<blockquote data-quote="tovrm" data-source="post: 88340" data-attributes="member: 16904"><p>L'offerta reale è la somma di denaro che un debitore fa nei confronti di un creditore per estinguere il proprio debito.</p><p>Questa azione serve a mettere in mora <strong>il creditore</strong> che abbia immotivatamente/illegittimamente rifiutato di ricevere la prestazione dovuta.</p><p>La legge tutela con degli strumenti (offerta reale, offerta per intimazione) l'interesse del debitore ad estinguere il proprio debito ed a non vedersi aggravare la propria posizione debitoria. Tale interesse viene tutelato con intensità diversa dal codice civile a seconda che il debitore proceda ad un'offerta non formale d'adempimento ex art. 1220 cc (tale è, ad esempio, stata considerata l'offerta di adempiere attraverso un vaglia cambiario) ad un offerta formale reale o per intimazione ex artt. 1207 e 1209 cc al deposito successivamente all'offerta formale ex art. 1210 e ss cc.</p><p></p><p><strong>Art. 1210. Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori.</strong></p><p>«<em>Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito.</em></p><p><em>Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.</em>»</p><p></p><p><strong>Art. 1215. Spese.</strong></p><p>«<em>Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.</em>»</p><p></p><p>Il debitore, in questo caso, intende dunque liberarsi della sua obbligazione facendo offerta reale, ai sensi e per gli effetti di legge, della somma dovuta (l'intimazine si fa per il tramite di un Ufficiale Giudiziario).</p><p></p><p>Il creditore deve dunque solo andare in banca e ritirare la somma depositata.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tovrm, post: 88340, member: 16904"] L'offerta reale è la somma di denaro che un debitore fa nei confronti di un creditore per estinguere il proprio debito. Questa azione serve a mettere in mora [B]il creditore[/B] che abbia immotivatamente/illegittimamente rifiutato di ricevere la prestazione dovuta. La legge tutela con degli strumenti (offerta reale, offerta per intimazione) l'interesse del debitore ad estinguere il proprio debito ed a non vedersi aggravare la propria posizione debitoria. Tale interesse viene tutelato con intensità diversa dal codice civile a seconda che il debitore proceda ad un'offerta non formale d'adempimento ex art. 1220 cc (tale è, ad esempio, stata considerata l'offerta di adempiere attraverso un vaglia cambiario) ad un offerta formale reale o per intimazione ex artt. 1207 e 1209 cc al deposito successivamente all'offerta formale ex art. 1210 e ss cc. [B]Art. 1210. Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori.[/B] «[I]Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito. Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.[/I]» [B]Art. 1215. Spese.[/B] «[I]Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.[/I]» Il debitore, in questo caso, intende dunque liberarsi della sua obbligazione facendo offerta reale, ai sensi e per gli effetti di legge, della somma dovuta (l'intimazine si fa per il tramite di un Ufficiale Giudiziario). Il creditore deve dunque solo andare in banca e ritirare la somma depositata. [/QUOTE]
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