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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 246749" data-attributes="member: 15253"><p>Per la precisione, la sentenza della Corte Costituzionale non ha determinato "l'abrogazione" dell'art. 24, co. 25 del D.L. n. 201/2011 come appare in quel facsimile.</p><p>Ma la Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale" di quel comma, <u>nella parte</u> in cui prevedeva che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo</p><p>complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento".</p><p>Successivamente a tale sentenza, per dare attuazione ai principi ivi enunciati (ma pare che il legislatore non ci sia riuscito), quel comma è stato sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 65/2015.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 246749, member: 15253"] Per la precisione, la sentenza della Corte Costituzionale non ha determinato "l'abrogazione" dell'art. 24, co. 25 del D.L. n. 201/2011 come appare in quel facsimile. Ma la Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale" di quel comma, [U]nella parte[/U] in cui prevedeva che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento". Successivamente a tale sentenza, per dare attuazione ai principi ivi enunciati (ma pare che il legislatore non ci sia riuscito), quel comma è stato sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 65/2015. [/QUOTE]
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