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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 193895" data-attributes="member: 15764"><p>lo spostamento del lavandino è senz'altro un opera per la quale è richiesta l'autorizzazione scritta da parte del proprietario dell'appartamento. E' una modica non autorizzata dello stato in cui si trovava l'appartamento al momento dell'inizio del contratto per cui il proprietario può richiedere il ripristino nello stato originario a spese dell'inquilino. Il proprietario può trattenere la cauzione a titolo di acconto delle maggiori spese sostenute per il ripristino della cucina nello stato originario.</p><p>Per quanto riguarda i danni sottostanti bisogna vedere se la macchia si è originata nella nuova posizione del lavandino oppure se è nella vecchia posizione.</p><p>Nel primo caso il proprietario può chiedere all'inquilino la refusione del danno pagato al proprietario sottostante (non all'inquilino sottostante).</p><p>Nel secondo caso bisogna vedere se il danno è stato causato in prossimità degli innesti/derivazioni della nuova rete (refusione del danno a carico dell 'inquilino) oppure se la rottura riguarda un punto della rete originaria (danno a carico del proprietario).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 193895, member: 15764"] lo spostamento del lavandino è senz'altro un opera per la quale è richiesta l'autorizzazione scritta da parte del proprietario dell'appartamento. E' una modica non autorizzata dello stato in cui si trovava l'appartamento al momento dell'inizio del contratto per cui il proprietario può richiedere il ripristino nello stato originario a spese dell'inquilino. Il proprietario può trattenere la cauzione a titolo di acconto delle maggiori spese sostenute per il ripristino della cucina nello stato originario. Per quanto riguarda i danni sottostanti bisogna vedere se la macchia si è originata nella nuova posizione del lavandino oppure se è nella vecchia posizione. Nel primo caso il proprietario può chiedere all'inquilino la refusione del danno pagato al proprietario sottostante (non all'inquilino sottostante). Nel secondo caso bisogna vedere se il danno è stato causato in prossimità degli innesti/derivazioni della nuova rete (refusione del danno a carico dell 'inquilino) oppure se la rottura riguarda un punto della rete originaria (danno a carico del proprietario). [/QUOTE]
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