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<blockquote data-quote="Gianco" data-source="post: 194250" data-attributes="member: 43421"><p>Non lo puoi fare. Lo stabilisce il C.C. Art.889, 2° comma. Ed anche se la condotta esiste da oltre vent'anni, il diritto non si può usucapire, salvo che il confinante non ne fosse a conoscenza. Difatti, lo stesso può richiedere la sua eliminazione entro vent'anni dal momento in ne viene a conoscenza. Tale norma non si applica quando la condotta è imposta per "destinazione del padre di famiglia", ovvero l'ha realizzata lo stesso proprietario dei due fabbricati adiacenti, che poi ha ceduto a terzi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gianco, post: 194250, member: 43421"] Non lo puoi fare. Lo stabilisce il C.C. Art.889, 2° comma. Ed anche se la condotta esiste da oltre vent'anni, il diritto non si può usucapire, salvo che il confinante non ne fosse a conoscenza. Difatti, lo stesso può richiedere la sua eliminazione entro vent'anni dal momento in ne viene a conoscenza. Tale norma non si applica quando la condotta è imposta per "destinazione del padre di famiglia", ovvero l'ha realizzata lo stesso proprietario dei due fabbricati adiacenti, che poi ha ceduto a terzi. [/QUOTE]
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