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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 202026"><p>Ha infranto il regolamento condominiale, è menefreghista?</p><p>Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.</p><p>Importi aumentati e portati a cifre effettivamente percepibili come sanzioni ed una novità: la possibilità di maxi multa nel caso di recidiva.</p><p>Chi può irrogare le sanzioni previste dal regolamento in base all’art. 70 disp. att. c.c.?</p><p><strong><strong><span style="font-size: 15px">L'amministratore.</span></strong></strong></p><p>In particolare è stato affermato che <em>l'amministratore non necessita di alcuna previa delibera assembleare, posto che egli è già tenuto ex lege (art. 1130 c.c., comma 1, n. 1: ex plurimis, cfr. Cass. 14088/1999; Cass. 9378/1997) a curare l'osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'edificio; ed è altresì nelle sue facoltà, ai sensi dell'art. 70 disp. att. c.p.c., anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili di siffatte violazioni del regolamento (Cass. 8804/1993): ove lo stesso - come del resto nella specie accertato dai Giudici di appello - preveda tale possibilità</em> (<strong>Cass. 26 giugno 2006 n. 14735</strong>).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 202026"] Ha infranto il regolamento condominiale, è menefreghista? Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. Importi aumentati e portati a cifre effettivamente percepibili come sanzioni ed una novità: la possibilità di maxi multa nel caso di recidiva. Chi può irrogare le sanzioni previste dal regolamento in base all’art. 70 disp. att. c.c.? [B][B][SIZE=4]L'amministratore.[/SIZE][/B][/B] In particolare è stato affermato che [I]l'amministratore non necessita di alcuna previa delibera assembleare, posto che egli è già tenuto ex lege (art. 1130 c.c., comma 1, n. 1: ex plurimis, cfr. Cass. 14088/1999; Cass. 9378/1997) a curare l'osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'edificio; ed è altresì nelle sue facoltà, ai sensi dell'art. 70 disp. att. c.p.c., anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili di siffatte violazioni del regolamento (Cass. 8804/1993): ove lo stesso - come del resto nella specie accertato dai Giudici di appello - preveda tale possibilità[/I] ([B]Cass. 26 giugno 2006 n. 14735[/B]). [/QUOTE]
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