Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Vivere la Casa, dalla Famiglia ai Vicini
Rumori molesti nel condominio e non solo.
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 80624"><p>sui rumori molesti scatta il reato. la norma di riferimento è l'articolo 659 del Codice Penale. bisogna dimostrare che dal rumore sia scaturita una molestia. l'idoneità al disturbo, nel processo, non dovrà necessariamente essere accertata con una perizia. il Giudice può trarre le sue conclusioni anche da prove di diversa natura. potrebbero bastare alla condanna, ad esempio, le dichiarazioni testimoniali di chi sia in grado di riferire caratteristiche ed effetti dei suoni molesti. mentre, secondo il buon senso, non avranno rilievo valutazioni puramente soggettive, in quanto si dovranno prendere in considerazione solo le testimonianze che riferiscano quanto oggettivamente percepito. proprio per questa ragione - secondo la sentenza di legittimità n. 3906/10 - non avrà nessun valore nè il fatto che del trambusto si sia lamentata solo una o più persone, nè che solo poche di esse abbiano agito per il risarcimento del danno in sede civile.</p><p>quindi se vuoi proprio farla pagare a questi maleducati e ineducati molestatori, una bella raccomandata con A/R e poi una bella denuncia!!!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 80624"] sui rumori molesti scatta il reato. la norma di riferimento è l'articolo 659 del Codice Penale. bisogna dimostrare che dal rumore sia scaturita una molestia. l'idoneità al disturbo, nel processo, non dovrà necessariamente essere accertata con una perizia. il Giudice può trarre le sue conclusioni anche da prove di diversa natura. potrebbero bastare alla condanna, ad esempio, le dichiarazioni testimoniali di chi sia in grado di riferire caratteristiche ed effetti dei suoni molesti. mentre, secondo il buon senso, non avranno rilievo valutazioni puramente soggettive, in quanto si dovranno prendere in considerazione solo le testimonianze che riferiscano quanto oggettivamente percepito. proprio per questa ragione - secondo la sentenza di legittimità n. 3906/10 - non avrà nessun valore nè il fatto che del trambusto si sia lamentata solo una o più persone, nè che solo poche di esse abbiano agito per il risarcimento del danno in sede civile. quindi se vuoi proprio farla pagare a questi maleducati e ineducati molestatori, una bella raccomandata con A/R e poi una bella denuncia!!! [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Vivere la Casa, dalla Famiglia ai Vicini
Rumori molesti nel condominio e non solo.
Alto