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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 232310" data-attributes="member: 15253"><p>Vi sono <u>due</u> termini:</p><p>- il primo, ex art. 14, comma 2 della legge n. 689/1981, che recita:</p><p><em>Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, <u>gli estremi della violazione debbono essere notificati </u>agli interessati residenti nel territorio della Repubblica <u>entro il termine di novanta giorni</u> e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (*)</em></p><p>- il secondo, ex art. 28 stessa legge, che recita:</p><p><em>Il <u>diritto a riscuotere</u> le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel <u>termine di cinque anni</u> dal giorno in cui è stata commessa la violazione.</em></p><p><em>L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.</em></p><p></p><p>(*) il sesto (e ultimo) comma di tale articolo prevede che:<em></em></p><p><em>L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.</em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 232310, member: 15253"] Vi sono [U]due[/U] termini: - il primo, ex art. 14, comma 2 della legge n. 689/1981, che recita: [I]Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, [U]gli estremi della violazione debbono essere notificati [/U]agli interessati residenti nel territorio della Repubblica [U]entro il termine di novanta giorni[/U] e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (*)[/I] - il secondo, ex art. 28 stessa legge, che recita: [I]Il [U]diritto a riscuotere[/U] le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel [U]termine di cinque anni[/U] dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.[/I] (*)[I] [/I]il sesto (e ultimo) comma di tale articolo prevede che:[I] L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. [/I] [/QUOTE]
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