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Il Resto di propit.it
Pausa Caffè
Scadenze e giorni festivi.
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 210632" data-attributes="member: 15253"><p>Il termine, o la scadenza sono prorogati di diritto al giorno seguente non festivo</p><p>- art. 2963, comma 3 c.c.</p><p>- art. 155, comma 4 c.p.c.</p><p>Inoltre, l'art. 7, comma 1, lett. h) del D.L. n. 70/2011 recita:</p><p><em>"I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo"</em>.</p><p>Tale norma estende a tutti gli adempimenti fiscali quello che l'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 241/1997 già prevedeva per i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali.</p><p>Ciò vale soltanto per gli adempimenti (diversi dai pagamenti) riguardanti i tributi erariali, e non per quelli regionali e locali.</p><p>Quindi anche il pagamento di un tributo comunale scadente di sabato è prorogato al primo giorno non festivo successivo (ex art. 6, comma 18 del D.L. n. 330/1994). Ciò però non vale per altri adempimenti, come per esempio le dichiarazioni o denunce.</p><p>Al di fuori della materia fiscale, la presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 558/1999).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 210632, member: 15253"] Il termine, o la scadenza sono prorogati di diritto al giorno seguente non festivo - art. 2963, comma 3 c.c. - art. 155, comma 4 c.p.c. Inoltre, l'art. 7, comma 1, lett. h) del D.L. n. 70/2011 recita: [I]"I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo"[/I]. Tale norma estende a tutti gli adempimenti fiscali quello che l'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 241/1997 già prevedeva per i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. Ciò vale soltanto per gli adempimenti (diversi dai pagamenti) riguardanti i tributi erariali, e non per quelli regionali e locali. Quindi anche il pagamento di un tributo comunale scadente di sabato è prorogato al primo giorno non festivo successivo (ex art. 6, comma 18 del D.L. n. 330/1994). Ciò però non vale per altri adempimenti, come per esempio le dichiarazioni o denunce. Al di fuori della materia fiscale, la presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 558/1999). [/QUOTE]
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