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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
IMU, TARES, ICI, INVIM, IRPEF ed IVA
Scaduto il 16 Dicembre il versamento a saldo dell'ICI 2009
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<blockquote data-quote="Il Custode" data-source="post: 6775" data-attributes="member: 2871"><p><span style="font-size: 26px">Base imponibile</span></p><p></p><p>La base imponibile dell’ICI, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è il valore dell’immobile determinato in base alle sue caratteristiche.</p><p>Le modalità di determinazione della base imponibile variano a seconda che si tratti di fabbricati, di aree edificabili o di terreni agricoli, dunque è necessario analizzarli separatamente.</p><p>Fabbricati</p><p>Per fabbricati iscritti in catasto per i quali sia già stata notificata al contribuente la rendita, la base imponibile si calcola come indicato nella Tavola n 3.</p><p>Per i fabbricati «D» (opifici, fabbricati in genere, costruiti per specifiche esigenze di attività industriali e commerciali e non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni) privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è calcolata come indicato nella Tavola n. 4.</p><p></p><p>Il coefficiente di rivalutazione viene stabilito di anno in anno tramite decreto ministeriale; per il 2009 si fa riferimento al decreto 23 marzo 2009 (cfr. Tavola n. 5).</p><p>Aree fabbricabili</p><p>La base imponibile per le aree fabbricabili è il valore venale dell’immobile in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno per cui è dovuta l’imposta. Nel calcolo del valore venale vengono considerati elementi come: l’ubicazione dell’immobile, l’indice di edificabilità e la destinazione d’uso consentita, gli oneri eventuali per adattamento del terreno al fine di rendere possibile la costruzione.</p><p>Ogni Comune per regolamento può fissare dei valori delle aree fabbricabili, limitando in questo modo il potere di accertamento ICI; il valore dichiarato dal contribuente può essere anche inferiore a quello stabilito dal Comune stesso, purché risulti comunque congruo con il valore di mercato (art. 59, comma 1, lett. g, del D.Lgs. n. 446/1997 e C.M. 31 dicembre 1998, n. 296/E).</p><p>Terreni agricoli</p><p>La base imponibile di un terreno agricolo è calcolata moltiplicando il reddito dominicale che risulta iscritto al Catasto terreni alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicato per 75. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (così come definiti dall’art. 58 del D.Lgs. n. 446/1997) o imprenditori agricoli professionali (artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 99/2004), è previsto un abbattimento della base imponibile di 25.822,84 euro; sulla parte eccedente si applicano poi riduzioni di valore sulla base di appositi scaglioni (art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 - cfr. Tavola n. 6).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Il Custode, post: 6775, member: 2871"] [size=7]Base imponibile[/size] La base imponibile dell’ICI, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è il valore dell’immobile determinato in base alle sue caratteristiche. Le modalità di determinazione della base imponibile variano a seconda che si tratti di fabbricati, di aree edificabili o di terreni agricoli, dunque è necessario analizzarli separatamente. Fabbricati Per fabbricati iscritti in catasto per i quali sia già stata notificata al contribuente la rendita, la base imponibile si calcola come indicato nella Tavola n 3. Per i fabbricati «D» (opifici, fabbricati in genere, costruiti per specifiche esigenze di attività industriali e commerciali e non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni) privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è calcolata come indicato nella Tavola n. 4. Il coefficiente di rivalutazione viene stabilito di anno in anno tramite decreto ministeriale; per il 2009 si fa riferimento al decreto 23 marzo 2009 (cfr. Tavola n. 5). Aree fabbricabili La base imponibile per le aree fabbricabili è il valore venale dell’immobile in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno per cui è dovuta l’imposta. Nel calcolo del valore venale vengono considerati elementi come: l’ubicazione dell’immobile, l’indice di edificabilità e la destinazione d’uso consentita, gli oneri eventuali per adattamento del terreno al fine di rendere possibile la costruzione. Ogni Comune per regolamento può fissare dei valori delle aree fabbricabili, limitando in questo modo il potere di accertamento ICI; il valore dichiarato dal contribuente può essere anche inferiore a quello stabilito dal Comune stesso, purché risulti comunque congruo con il valore di mercato (art. 59, comma 1, lett. g, del D.Lgs. n. 446/1997 e C.M. 31 dicembre 1998, n. 296/E). Terreni agricoli La base imponibile di un terreno agricolo è calcolata moltiplicando il reddito dominicale che risulta iscritto al Catasto terreni alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicato per 75. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (così come definiti dall’art. 58 del D.Lgs. n. 446/1997) o imprenditori agricoli professionali (artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 99/2004), è previsto un abbattimento della base imponibile di 25.822,84 euro; sulla parte eccedente si applicano poi riduzioni di valore sulla base di appositi scaglioni (art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 - cfr. Tavola n. 6). [/QUOTE]
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