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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 160229"><p>Il <strong>Decreto Semplifica-Italia</strong> (decreto-legge n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del 2012) ha <strong>sciolto il vincolo di pertinenzialità</strong> così come disciplinato nell’atto di acquisto originario, rendendo di conseguenza pensabile di poter procedere alla <strong>cessione separata del bene</strong> (box o posti auto) a condizione che l’acquirente destini lo stesso come pertinenza di altra abitazione, casa o immobile ubicati nello stesso Comune. Il possessore di un box di pertinenza di un abitazione o un immobile, dunque, diventa abilitato a rivenderlo indipendentemente dall’immobile, a patto che il box sia valutato come<strong> “servente” di un altro immobile o abitazione</strong>. L’articolo 10 del <strong>decreto Monti</strong> sulle semplificazioni, subentrando al comma 5 dell’articolo 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122, ha permesso la <strong>libera cedibilità del posto auto</strong> a prescindere dall’appartamento cui era effettivamente collegato.</p><p>La permuta, rispetto a due vendite separate, consente un risparmio d'imposte. Lo scambio fra privati, infatti, viene tassato, quanto all'imposta di registro e a quella ipotecaria, non sulla somma dei due valori, ma sul valore più elevato. Pertanto, in caso di valori equivalenti, il carico fiscale si dimezza. Solo l'imposta catastale si paga su entrambe le cessioni.</p><p></p><p>In ogni caso la consulenza del notaio è opportuna fin dalle fasi iniziali del rapporto, al fine di bilanciare e garantire correttamente gli interessi di tutti i soggetti in gioco.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 160229"] Il [B]Decreto Semplifica-Italia[/B] (decreto-legge n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del 2012) ha [B]sciolto il vincolo di pertinenzialità[/B] così come disciplinato nell’atto di acquisto originario, rendendo di conseguenza pensabile di poter procedere alla [B]cessione separata del bene[/B] (box o posti auto) a condizione che l’acquirente destini lo stesso come pertinenza di altra abitazione, casa o immobile ubicati nello stesso Comune. Il possessore di un box di pertinenza di un abitazione o un immobile, dunque, diventa abilitato a rivenderlo indipendentemente dall’immobile, a patto che il box sia valutato come[B] “servente” di un altro immobile o abitazione[/B]. L’articolo 10 del [B]decreto Monti[/B] sulle semplificazioni, subentrando al comma 5 dell’articolo 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122, ha permesso la [B]libera cedibilità del posto auto[/B] a prescindere dall’appartamento cui era effettivamente collegato. La permuta, rispetto a due vendite separate, consente un risparmio d'imposte. Lo scambio fra privati, infatti, viene tassato, quanto all'imposta di registro e a quella ipotecaria, non sulla somma dei due valori, ma sul valore più elevato. Pertanto, in caso di valori equivalenti, il carico fiscale si dimezza. Solo l'imposta catastale si paga su entrambe le cessioni. In ogni caso la consulenza del notaio è opportuna fin dalle fasi iniziali del rapporto, al fine di bilanciare e garantire correttamente gli interessi di tutti i soggetti in gioco. [/QUOTE]
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