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<blockquote data-quote="happysmileone" data-source="post: 342779" data-attributes="member: 32355"><p>Ho trovato questo :</p><p></p><p><a href="http://www.casa24.ilsole24ore.com/cerco-casa/esperto/2009/01/21/156332.php" target="_blank">ATTO PUBBLICO O PRIVATO PER LA NUOVA SERVITÙ</a></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.casa24.ilsole24ore.com/" target="_blank">Casa24</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/" target="_blank"><strong>Esperto Risponde</strong></a></li> </ul><p> </p><p></p><p> <span style="font-size: 22px"><strong>ATTO PUBBLICO O PRIVATO PER LA NUOVA SERVITÙ</strong></span></p><p><strong>A cura di Angelo Busani ed Eloisa Luini</strong><em>19-01-2009</em></p><p>Il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente intendono costituire una servitù volontaria con scrittura privata autenticata. I diversi notai contattati ritengono che l’atto debba essere redatto in forma di atto pubblico rifiutandosi, di fatto, ad autenticare e trascrivere nei registri immobiliari la servitù volontaria operando, a mio avviso, in senso contrario a quanto previsto dall’articolo 1350 del Codice civile. È corretto il comportamento dei notai contattati?</p><p>L’articolo 1350, comma 1, n. 4, Codice civile dispone che devono essere redatti «per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali». L’articolo 2657, comma 1, Codice civile, inoltre, afferma che «la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente».Dal combinato disposto di queste due norme, deriva che i proprietari dei fondi possono decidere di costituire la servitù mediante un contratto redatto, alternativamente, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si tratta, infatti, di forme tra loro completamente equipollenti (anche sotto il profilo del loro costo), che consentono entrambe di trascrivere il contratto nei registri immobiliari e, dunque, di rendere la costituzione di servitù opponibile ai terzi.La volontà del notaio di redigere comunque un atto pubblico deriva, probabilmente, da un’esigenza deontologica, in quanto, di regola i notai operano mediante la confezione di atti pubblici e considerano l’utilizzo della scrittura privata come una possibilità alternativa e di rango secondario.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="happysmileone, post: 342779, member: 32355"] Ho trovato questo : [URL="http://www.casa24.ilsole24ore.com/cerco-casa/esperto/2009/01/21/156332.php"]ATTO PUBBLICO O PRIVATO PER LA NUOVA SERVITÙ[/URL] [LIST] [*][URL='http://www.casa24.ilsole24ore.com/']Casa24[/URL] [*][URL='http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/'][B]Esperto Risponde[/B][/URL] [/LIST] [SIZE=6][B]ATTO PUBBLICO O PRIVATO PER LA NUOVA SERVITÙ[/B][/SIZE] [B]A cura di Angelo Busani ed Eloisa Luini[/B][I]19-01-2009[/I] Il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente intendono costituire una servitù volontaria con scrittura privata autenticata. I diversi notai contattati ritengono che l’atto debba essere redatto in forma di atto pubblico rifiutandosi, di fatto, ad autenticare e trascrivere nei registri immobiliari la servitù volontaria operando, a mio avviso, in senso contrario a quanto previsto dall’articolo 1350 del Codice civile. È corretto il comportamento dei notai contattati? L’articolo 1350, comma 1, n. 4, Codice civile dispone che devono essere redatti «per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali». L’articolo 2657, comma 1, Codice civile, inoltre, afferma che «la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente».Dal combinato disposto di queste due norme, deriva che i proprietari dei fondi possono decidere di costituire la servitù mediante un contratto redatto, alternativamente, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si tratta, infatti, di forme tra loro completamente equipollenti (anche sotto il profilo del loro costo), che consentono entrambe di trascrivere il contratto nei registri immobiliari e, dunque, di rendere la costituzione di servitù opponibile ai terzi.La volontà del notaio di redigere comunque un atto pubblico deriva, probabilmente, da un’esigenza deontologica, in quanto, di regola i notai operano mediante la confezione di atti pubblici e considerano l’utilizzo della scrittura privata come una possibilità alternativa e di rango secondario. [/QUOTE]
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