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Locazione, Affitto e Sfratto
Schedine alloggiati e obblighi di comunicazione anche per i privati?
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<blockquote data-quote="isadora" data-source="post: 232968" data-attributes="member: 46927"><p>Nel caso di locazione parziale dell'immobile da parte di un <strong>privato</strong> per periodi inferiori a 30gg sussiste l'obbligo di comunicazione degli ospiti UE / NON UE?</p><p>Se la locazione parziale dell'immobile a cittadino UE è inferiore ai 30 giorni non sussiste l'obbligo di comunicazione, e corretto?</p><p>Avete riferimenti normativi?</p><p></p><p>Leggo su <a href="http://questure.poliziadistato.it/Bologna/articolo-6-77-5044-1.htm" target="_blank">Polizia di Stato - Questure sul web - Bologna</a></p><p></p><p><strong>1. CHE COSA E’ LA DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO ?</strong> La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191, che va adempiuto solo in presenza delle circostanze previste dalla norma. La finalità di tale adempimento è di consentire all’Autorità di Pubblica Sicurezza di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato che, a vario titolo, può essergli stato ceduto in uso. </p><p> 2. <strong>LA normativaLEGGE 18 MAGGIO 1978 </strong>n.<strong> 191</strong> (<strong>GU</strong> n. <strong>137</strong> del <strong>19/05/1978</strong>) <strong>CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1978 </strong>n<strong>. 59</strong> Art. 12 Chiunque cede <u>la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente</u>, <u>per un tempo superiore a un mese,l'uso esclusivo</u> di un fabbricato <u>o di parte di esso</u> ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, <u>entro quarantottoore dalla consegna dello immobile</u>, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e <u>gli estremi del documento di identità o di riconoscimento</u>, che deve essere richiesto all'interessato.</p><p></p><p><strong>3. DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO E DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ DELLO STRANIERO</strong> La normativa contenuta nell’art 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, prevede un adempimento che, seppur con finalità diverse, ha un contenuto simile a quello previsto in caso di dichiarazione di cessione fabbricati dall’art. 12 della legge 18 maggio 1978 n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59. La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di “<strong>chiunque ceda</strong>” a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa di cui al citato art. 7 non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a <u>qualsiasi forma di alloggio od ospitalità,</u> nei confronti di uno “<strong>straniero od apolide</strong>”, fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante. Occorre precisare immediatamente che per “<strong>straniero</strong>” <u>si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.</u></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="isadora, post: 232968, member: 46927"] Nel caso di locazione parziale dell'immobile da parte di un [B]privato[/B] per periodi inferiori a 30gg sussiste l'obbligo di comunicazione degli ospiti UE / NON UE? Se la locazione parziale dell'immobile a cittadino UE è inferiore ai 30 giorni non sussiste l'obbligo di comunicazione, e corretto? Avete riferimenti normativi? Leggo su [url="http://questure.poliziadistato.it/Bologna/articolo-6-77-5044-1.htm"]Polizia di Stato - Questure sul web - Bologna[/url] [B]1. CHE COSA E’ LA DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO ?[/B] La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191, che va adempiuto solo in presenza delle circostanze previste dalla norma. La finalità di tale adempimento è di consentire all’Autorità di Pubblica Sicurezza di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato che, a vario titolo, può essergli stato ceduto in uso. 2. [B]LA normativaLEGGE 18 MAGGIO 1978 [/B]n.[B] 191[/B] ([B]GU[/B] n. [B]137[/B] del [B]19/05/1978[/B]) [B]CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1978 [/B]n[B]. 59[/B] Art. 12 Chiunque cede [U]la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente[/U], [U]per un tempo superiore a un mese,l'uso esclusivo[/U] di un fabbricato [U]o di parte di esso[/U] ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, [U]entro quarantottoore dalla consegna dello immobile[/U], la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e [U]gli estremi del documento di identità o di riconoscimento[/U], che deve essere richiesto all'interessato. [B]3. DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO E DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ DELLO STRANIERO[/B] La normativa contenuta nell’art 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, prevede un adempimento che, seppur con finalità diverse, ha un contenuto simile a quello previsto in caso di dichiarazione di cessione fabbricati dall’art. 12 della legge 18 maggio 1978 n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59. La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di “[B]chiunque ceda[/B]” a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa di cui al citato art. 7 non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a [U]qualsiasi forma di alloggio od ospitalità,[/U] nei confronti di uno “[B]straniero od apolide[/B]”, fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante. Occorre precisare immediatamente che per “[B]straniero[/B]” [U]si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.[/U] [U][/U] [/QUOTE]
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