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Sconti sull'IVA per la pulizia delle scale al 10%
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 12803" data-attributes="member: 4594"><p>In considerazione della nota di Emilio ho approfondito ed ha ragione . Lo Ringrazio per la opportuna rettifica. Mi sono fatto depistare da un "Esperto Risponde" (forum di avvocati) di cui mi sono fidato.</p><p>La pulizia scale è soggetta ad IVA al 20% essendo operazione di semplice servizio. </p><p></p><p>Infatti la disposizione di natura derogatoria, sempre prorogata nel corso degli anni, è stata stabilizzata dalla legge 191/2009(Finanziaria 2010) prevedendo “a regime” l’aliquota ridotta del 10% per le <u>manutenzioni ordinarie </u>e straordinarie (ex lettere a) e b) dell’articolo 31 della legge 457/1978 riportato pari pari nel nuovo TU edilizia ex. ) effettuate su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.</p><p></p><p>Tanto è che L'IVA 10% pertinentemente alle scale è applicabile in caso di:</p><p>Manutenzione, ricementazione e sostituzione di singole piastrelle delle scale e dei pianerottoli IVA al 10%</p><p>Nuova scala di sicurezza interna al condominio IVA al 10%</p><p>Rifacimento scale, rampe e pianerottoli, con demolizioni IVA 10%</p><p>Nuova scala esterna IVA al 10 %</p><p></p><p>(inoltre per completezza: Sostituzione di gradini con scivoli finalizzati alla eliminazione barriere architettoniche o Installazione di servoscala per il trasporto handicappati- IVA 4%)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 12803, member: 4594"] In considerazione della nota di Emilio ho approfondito ed ha ragione . Lo Ringrazio per la opportuna rettifica. Mi sono fatto depistare da un "Esperto Risponde" (forum di avvocati) di cui mi sono fidato. La pulizia scale è soggetta ad IVA al 20% essendo operazione di semplice servizio. Infatti la disposizione di natura derogatoria, sempre prorogata nel corso degli anni, è stata stabilizzata dalla legge 191/2009(Finanziaria 2010) prevedendo “a regime” l’aliquota ridotta del 10% per le [U]manutenzioni ordinarie [/U]e straordinarie (ex lettere a) e b) dell’articolo 31 della legge 457/1978 riportato pari pari nel nuovo TU edilizia ex. ) effettuate su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. Tanto è che L'IVA 10% pertinentemente alle scale è applicabile in caso di: Manutenzione, ricementazione e sostituzione di singole piastrelle delle scale e dei pianerottoli IVA al 10% Nuova scala di sicurezza interna al condominio IVA al 10% Rifacimento scale, rampe e pianerottoli, con demolizioni IVA 10% Nuova scala esterna IVA al 10 % (inoltre per completezza: Sostituzione di gradini con scivoli finalizzati alla eliminazione barriere architettoniche o Installazione di servoscala per il trasporto handicappati- IVA 4%) [/QUOTE]
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