Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Scrittura privata tra fratelli
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 102100"><p>L'accertamento dell'autenticità delle firme di una scrittura pivata può avvenire in 3 modi:</p><p></p><p>1) con un previo accertamento dell'identità dei sottoscritti, fatto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, che autentichi la firma nel momento della sottoscrizione (art. 2703 del c.c.)</p><p></p><p>2) con il ricoscimento di colui contro il quale si invoca la scrittura (art.</p><p>2702 del c.c.). Il riconoscimento può essere tacito ex art. 215 del c.p.c.</p><p></p><p>3) con l'accertamento giudiziale: c.d. procedimento di verificazione della scrittura disciplinato dall'art. 216 del c.p.c. e ss.</p><p>(nel caso ipotetico di disconoscimento di eredi)</p><p></p><p>Con riferimento al punto sub 1) il pubblico ufficiale che è autorizzato ad attestare l'autenticità della sottoscrizione, oltre al notaio, può essere il cancelliere, il segretario comunale o altro dipendente dell'Amministrazione Comunale incaricato dal Sindaco o di un ente di rilievo pubblico o gestore di pubblici servizi.</p><p></p><p>Spero di essere stato chiaro.</p><p>saluti</p><p>jerry48</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 102100"] L'accertamento dell'autenticità delle firme di una scrittura pivata può avvenire in 3 modi: 1) con un previo accertamento dell'identità dei sottoscritti, fatto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, che autentichi la firma nel momento della sottoscrizione (art. 2703 del c.c.) 2) con il ricoscimento di colui contro il quale si invoca la scrittura (art. 2702 del c.c.). Il riconoscimento può essere tacito ex art. 215 del c.p.c. 3) con l'accertamento giudiziale: c.d. procedimento di verificazione della scrittura disciplinato dall'art. 216 del c.p.c. e ss. (nel caso ipotetico di disconoscimento di eredi) Con riferimento al punto sub 1) il pubblico ufficiale che è autorizzato ad attestare l'autenticità della sottoscrizione, oltre al notaio, può essere il cancelliere, il segretario comunale o altro dipendente dell'Amministrazione Comunale incaricato dal Sindaco o di un ente di rilievo pubblico o gestore di pubblici servizi. Spero di essere stato chiaro. saluti jerry48 [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Scrittura privata tra fratelli
Alto