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<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 106267"><p>In realtà doveva esserti rilasciata ENTRO LA STIPULA DEL COMPROMESSO, leggi qui a pagina 12:</p><p></p><p><a href="http://www.notariato.it/export/sites/default/it/notariato/chi-siamo/allegati-chi-siamo/guida_in_costruzione.pdf" target="_blank">http://www.notariato.it/export/sites/default/it/notariato/chi-siamo/allegati-chi-siamo/guida_in_costruzione.pdf</a></p><p></p><p>Il costruttore, entro l’atto della stipula</p><p>del contratto preliminare, dovrà</p><p>consegnare all’acquirente una</p><p>fideiussione, rilasciata da una banca, da</p><p>un’impresa di assicurazione o da un</p><p>intermediario finanziario abilitato, a</p><p>garanzia di un importo pari alle somme e/o</p><p>al valore di ogni altro eventuale</p><p>corrispettivo che il costruttore abbia già</p><p>riscosso o, secondo i termini e le modalità</p><p>stabilite nel contratto preliminare, debba</p><p>ancora riscuotere dall’acquirente prima del</p><p>trasferimento della proprietà.</p><p></p><p>Il decreto legislativo prevede che la</p><p>fideiussione possa essere rilasciata anche a</p><p>contenuto progressivo, volta cioè a</p><p>garantire gli importi che nel corso del</p><p>rapporto vengono via via effettivamente</p><p>riscossi dal costruttore, entro il limite</p><p>massimo, che deve essere specificato nella</p><p>polizza fideiussoria, costituito dall’intero</p><p>importo che il costruttore potrà incassare</p><p>prima del trasferimento della proprietà.</p><p></p><p>Come abbiamo già visto, la mancata</p><p>prestazione della garanzia fideiussoria</p><p>comporta la nullità relativa del contratto.</p><p>Non è invece prevista alcuna sanzione per</p><p>il caso di omissione dell’inserimento nel</p><p>preliminare degli estremi della fideiussione,</p><p>con la conseguenza che il contratto sarà e</p><p>rimarrà valido qualora la garanzia</p><p>fideiussoria sia stata di fatto rilasciata, a</p><p>prescindere che sia stata o meno citata in</p><p>atto.</p><p>Un problema potrebbe sorgere nel caso di</p><p>varianti al progetto richieste, dopo la</p><p>stipula del preliminare, dal promissario</p><p>acquirente (anche limitatamente a un</p><p>diverso tipo di materiale, di accessorio o di</p><p>finitura) che comportino un costo</p><p>aggiuntivo rispetto al prezzo concordato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 106267"] In realtà doveva esserti rilasciata ENTRO LA STIPULA DEL COMPROMESSO, leggi qui a pagina 12: [url]http://www.notariato.it/export/sites/default/it/notariato/chi-siamo/allegati-chi-siamo/guida_in_costruzione.pdf[/url] Il costruttore, entro l’atto della stipula del contratto preliminare, dovrà consegnare all’acquirente una fideiussione, rilasciata da una banca, da un’impresa di assicurazione o da un intermediario finanziario abilitato, a garanzia di un importo pari alle somme e/o al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore abbia già riscosso o, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto preliminare, debba ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà. Il decreto legislativo prevede che la fideiussione possa essere rilasciata anche a contenuto progressivo, volta cioè a garantire gli importi che nel corso del rapporto vengono via via effettivamente riscossi dal costruttore, entro il limite massimo, che deve essere specificato nella polizza fideiussoria, costituito dall’intero importo che il costruttore potrà incassare prima del trasferimento della proprietà. Come abbiamo già visto, la mancata prestazione della garanzia fideiussoria comporta la nullità relativa del contratto. Non è invece prevista alcuna sanzione per il caso di omissione dell’inserimento nel preliminare degli estremi della fideiussione, con la conseguenza che il contratto sarà e rimarrà valido qualora la garanzia fideiussoria sia stata di fatto rilasciata, a prescindere che sia stata o meno citata in atto. Un problema potrebbe sorgere nel caso di varianti al progetto richieste, dopo la stipula del preliminare, dal promissario acquirente (anche limitatamente a un diverso tipo di materiale, di accessorio o di finitura) che comportino un costo aggiuntivo rispetto al prezzo concordato. [/QUOTE]
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