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<blockquote data-quote="quiproquo" data-source="post: 251151" data-attributes="member: 39257"><p>Grazie Nemesis...andrò a dormire meglio...Personalmente ritengo e lo sostenni nei vari dibattiti precedenti che la frase del codice: " salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati" non lascia adito a dubbi sulla forma scritta salvo la pretestuosità dei giudici che amano interpretare anche norme certe come questa per confermare l'incertezza del diritto di cui le testimonianze su propit sono</p><p>copiose...Quando poi, ed è la riprova di quel che dico, </p><p>l'articolo in oggetto fa parte di tutto il contesto relativo alle successioni testamentarie. Io non ho studiato legge, ma credo di poter sostenere che il codice divide nettamente tutta la parte che riguarda le successioni ereditarie in due grandi filoni: Il primo quello delle "Successioni legittime" (cioè senza testamento...Il secondo qeullo delle Successioni Testamentarie cioè con testamento...Solo in questa seconda parte sono inserite le due famose leggi</p><p>( da me criticate...) Collazione e Donazione e salvo qualche esplicita eccezione si deve dare per scontato che entrambe necessitano della forma scritta e a maggior</p><p>ragione la "dispensa" di cui stiamo parlando. Quindi, per chiudere, la dispensa è inserita nel grande filone della successione testamentaria...quindi Testamento...</p><p>che, salvo quello verbale in punta di morte col notaio e due testimoni, è per definizione un atto scritto dove trova il suo naturale epilogo la dispensa con la sua indicazione scritta esplicita...così pure quella direttamente esplicitata nello stesso atto di Donazione. Di nuovo grazie. quiproquo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="quiproquo, post: 251151, member: 39257"] Grazie Nemesis...andrò a dormire meglio...Personalmente ritengo e lo sostenni nei vari dibattiti precedenti che la frase del codice: " salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati" non lascia adito a dubbi sulla forma scritta salvo la pretestuosità dei giudici che amano interpretare anche norme certe come questa per confermare l'incertezza del diritto di cui le testimonianze su propit sono copiose...Quando poi, ed è la riprova di quel che dico, l'articolo in oggetto fa parte di tutto il contesto relativo alle successioni testamentarie. Io non ho studiato legge, ma credo di poter sostenere che il codice divide nettamente tutta la parte che riguarda le successioni ereditarie in due grandi filoni: Il primo quello delle "Successioni legittime" (cioè senza testamento...Il secondo qeullo delle Successioni Testamentarie cioè con testamento...Solo in questa seconda parte sono inserite le due famose leggi ( da me criticate...) Collazione e Donazione e salvo qualche esplicita eccezione si deve dare per scontato che entrambe necessitano della forma scritta e a maggior ragione la "dispensa" di cui stiamo parlando. Quindi, per chiudere, la dispensa è inserita nel grande filone della successione testamentaria...quindi Testamento... che, salvo quello verbale in punta di morte col notaio e due testimoni, è per definizione un atto scritto dove trova il suo naturale epilogo la dispensa con la sua indicazione scritta esplicita...così pure quella direttamente esplicitata nello stesso atto di Donazione. Di nuovo grazie. quiproquo. [/QUOTE]
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