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IMU, TARES, ICI, INVIM, IRPEF ed IVA
Seconda casa, ipotesi abolizione dell’IMU se in uso ai figli.-
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<blockquote data-quote="quiproquo" data-source="post: 238899" data-attributes="member: 39257"><p>Col permesso di tutti vorrei inserire un altro caso simile fresco di giornata.</p><p>Un mio amico ha il "diritto di proprietà su un alloggio (Cuneo) dove vi risiede da moltissimi anni. La unica figlia a Roma ne detiene la</p><p>nuda proprietà (con donazione da parte del padre) Ora lui deve</p><p>trasferirsi qui a Torino e dovrà giocoforza affittare un alloggetto.</p><p>Vedete cosa succede e ditemi per favore dove sbaglio.</p><p>1) logica conseguenza l'alloggio</p><p>deve essere dato in locazione.</p><p>2) La legge fra le tante cose dice che al titolare del Diritto abitativo</p><p>non è consentito la locazione e credo neanche il comodato...</p><p>3) La legge dice che neanche alla</p><p>figlia nuda proprietaria è consentita, subentrando al padre,</p><p>di locarlo.</p><p>4) Il risultato infelice è che l'alloggio di 100 mq a Cuneo resta</p><p>vuoto con un danno di tutto rilievo.</p><p>5) Il notaio di Cuneo ha detto che l'unica soluzione è quella di</p><p>rinunziare al diritto abitativo da parte del padre a favore della</p><p>figlia e in tal modo la stessa potrà locarlo e il tutto, naturalmente,</p><p>con tanto di atto pubblico...Sic!</p><p> </p><p>A questo punto io ho pensato se sia il caso di ricorrere di nuovo</p><p>all'art.1350 (già bocciato per il caso della mia compagna...tre gli attori...) dove con solo due attori, padre 77 anni e unica figlia si</p><p>realizzerebbe una scrittura privata con tale rinunzia...Per cui</p><p>un contratto di locazione potrebbe essere intestato alla figlia</p><p>con x probabilità di passarla liscia...Con chi secondo voi? Col padre</p><p>consenziente? Con l'inquilino??? Con L'Agenzia delle Entrate ??? Ecco per chisura</p><p>la malvagità del legislatore: come l'usufrutto,la rinunzia al diritto</p><p>abitativo viene paragonato alla Donazione...Malvagiamente il valore di tale</p><p>diritto viene realizzato con i parametri "vitali" dell'usufrutto diritto</p><p>molto più importante di quello abitativo...E allora non si capisce</p><p>perchè da un lato lo si ugualizza in una direzione e dall'altro no, impedendo</p><p>la locazione. Ora i giuristi presenti potranno illustrarmi la differenza che io comunque ben conosco...ma non troveranno parole per giustificare la carenza legislativa nel caso che il titolare di un</p><p>diritto di Abitazione fosse costretto a trasferirsi, lasciando vuoto</p><p>l'alloggio con tutte le conseguenze immaginabili. Quindi chiudo con</p><p>la domanda: è così o mi sbaglio??? Grazie. qpq.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="quiproquo, post: 238899, member: 39257"] Col permesso di tutti vorrei inserire un altro caso simile fresco di giornata. Un mio amico ha il "diritto di proprietà su un alloggio (Cuneo) dove vi risiede da moltissimi anni. La unica figlia a Roma ne detiene la nuda proprietà (con donazione da parte del padre) Ora lui deve trasferirsi qui a Torino e dovrà giocoforza affittare un alloggetto. Vedete cosa succede e ditemi per favore dove sbaglio. 1) logica conseguenza l'alloggio deve essere dato in locazione. 2) La legge fra le tante cose dice che al titolare del Diritto abitativo non è consentito la locazione e credo neanche il comodato... 3) La legge dice che neanche alla figlia nuda proprietaria è consentita, subentrando al padre, di locarlo. 4) Il risultato infelice è che l'alloggio di 100 mq a Cuneo resta vuoto con un danno di tutto rilievo. 5) Il notaio di Cuneo ha detto che l'unica soluzione è quella di rinunziare al diritto abitativo da parte del padre a favore della figlia e in tal modo la stessa potrà locarlo e il tutto, naturalmente, con tanto di atto pubblico...Sic! A questo punto io ho pensato se sia il caso di ricorrere di nuovo all'art.1350 (già bocciato per il caso della mia compagna...tre gli attori...) dove con solo due attori, padre 77 anni e unica figlia si realizzerebbe una scrittura privata con tale rinunzia...Per cui un contratto di locazione potrebbe essere intestato alla figlia con x probabilità di passarla liscia...Con chi secondo voi? Col padre consenziente? Con l'inquilino??? Con L'Agenzia delle Entrate ??? Ecco per chisura la malvagità del legislatore: come l'usufrutto,la rinunzia al diritto abitativo viene paragonato alla Donazione...Malvagiamente il valore di tale diritto viene realizzato con i parametri "vitali" dell'usufrutto diritto molto più importante di quello abitativo...E allora non si capisce perchè da un lato lo si ugualizza in una direzione e dall'altro no, impedendo la locazione. Ora i giuristi presenti potranno illustrarmi la differenza che io comunque ben conosco...ma non troveranno parole per giustificare la carenza legislativa nel caso che il titolare di un diritto di Abitazione fosse costretto a trasferirsi, lasciando vuoto l'alloggio con tutte le conseguenze immaginabili. Quindi chiudo con la domanda: è così o mi sbaglio??? Grazie. qpq. [/QUOTE]
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